Sanzioni Banca d’Italia: non natura penale e responsabilità colposa dell’amministratore (Cass. civ. Sez. 2 n. 13324 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d’Italia ai sensi degli artt. 144 ss. del d.lgs. n. 385 del 1993, nella formulazione anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 72 del 2015, nei confronti di soggetti che svolgono funzioni di direzione, amministrazione o controllo di istituti bancari non hanno natura sostanzialmente penale, non essendo equiparabili, per tipologia, severità e incidenza patrimoniale, alle sanzioni CONSOB per abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Ne consegue l’inapplicabilità delle garanzie di cui all’art. 6 CEDU e del principio di retroattività della lex mitior, operando per gli illeciti amministrativi il diverso criterio del tempus regit actum. In tema di responsabilità degli amministratori di istituti bancari privi di deleghe operative, la delega non spoglia i deleganti delle loro funzioni: permane in capo all’organo collegiale il generale dovere di vigilanza ex art. 2381 c.c., sicché il consigliere che non agisce “in modo informato” e resta inerte risponde per colpa omissiva, essendo irrilevante, in chiave esimente, la presunta carenza o insufficienza dei flussi informativi.

Il Fatto

Un ex componente del consiglio di amministrazione di un istituto di credito veneto ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 145 TUB avverso la delibera con cui la Banca d’Italia gli aveva applicato una sanzione amministrativa pecuniaria per carenze nell’organizzazione, nella gestione dei rischi, nei controlli interni e nel governo societario dell’istituto. La Corte d’appello di Roma ha rigettato l’opposizione e il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in ben ventidue motivi, contestando la natura amministrativa delle sanzioni, la legittimità della motivazione del provvedimento sanzionatorio e l’attribuzione della responsabilità colposa in capo a un consigliere privo di deleghe operative.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha innanzitutto escluso la natura penale delle sanzioni irrogate dalla Banca d’Italia, richiamando i criteri Engel elaborati dalla giurisprudenza europea. Il diritto nazionale attribuisce chiara natura amministrativa alla misura e tale qualificazione è confermata dalle specifiche connotazioni della sanzione, rivolta a una platea ristretta di destinatari. Le sanzioni bancarie non raggiungono il livello di afflittività di quelle CONSOB esaminate dalla Corte EDU nel caso Grande Stevens, sicché non pongono problemi di compatibilità con l’art. 6 CEDU. Da ciò discende l’esclusione del principio di retroattività della lex mitior invocato dal ricorrente, operando per gli illeciti amministrativi il criterio del tempus regit actum.

Quanto alla motivazione del provvedimento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto legittima la tecnica del rinvio operato dal Direttorio alla proposta di irrogazione della sanzione, il cui testo integrale era stato notificato all’interessato: l’organo decisionale, condividendo i motivi, non è tenuto a ribadirli per esteso. La Corte ha inoltre escluso la decadenza del potere punitivo, affermando che per le sanzioni bancarie il termine di cui all’art. 14 legge n. 689 del 1981 decorre dall’apposizione del visto del direttore centrale della vigilanza bancaria, che suggella la conclusione dell’attività istruttoria.

Il cuore della decisione riguarda la responsabilità degli amministratori privi di deleghe. La Corte ha richiamato i principi in materia di poteri gestori e dovere di vigilanza degli amministratori: la delega non priva il consiglio delle proprie prerogative e il consigliere non delegato è tenuto ad agire “in modo informato”, attivandosi per reperire le informazioni necessarie. Il ricorrente aveva omesso di vigilare su fenomeni massivi e sistematici, come i finanziamenti erogati in cambio dell’acquisto di azioni proprie, che avrebbero dovuto allertare gli amministratori. La Corte ha valorizzato la colpa in vigilando, escludendo che potesse configurarsi un affidamento incolpevole o una situazione di buona fede.

Infine, la Corte ha respinto l’istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE, richiamando la dottrina dell’acte clair: la questione della natura non penale delle sanzioni bancarie è già stata chiarita dalla giurisprudenza di legittimità e non sussistono dubbi interpretativi sul diritto dell’Unione. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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