Espropriazione: collegio tecnico ex art 21 TUE sempre di tre membri (Cass. civ. Sez. I n. 1183 del 17.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il collegio tecnico previsto dall’art. 21 del d.P.R. n. 327/2001 per la determinazione dell’indennità definitiva di espropriazione è necessariamente composto da tre tecnici. La previsione dell’art. 21, undicesimo comma, secondo cui in caso di dissenso la relazione è adottata a maggioranza, presuppone un consesso di tre stimatori e non consente una composizione di due soli componenti. Neppure l’art. 21, terzo comma, che àncora il dies a quo del termine per la relazione alla nomina del terzo esperto, avvalora la tesi contraria, perché il terzo tecnico è necessario proprio per individuare l’avvio del termine. La legge reg. Lombardia n. 3/2009, nel consentire che tutti i tecnici siano nominati dalle parti, deroga solo al procedimento di nomina e non al numero dei componenti. La Corte d’appello deve quindi rilevare d’ufficio l’irregolare composizione del collegio e non può dichiarare la definitività della stima.

Il Fatto

La società concessionaria aveva emesso tre decreti di occupazione d’urgenza con cui determinava provvisoriamente le indennità di espropriazione di alcuni terreni boschivi. I proprietari non accettarono e chiesero la determinazione dell’indennità tramite il collegio tecnico dell’art. 21 del d.P.R. n. 327/2001. L’autorità espropriante nominò un proprio tecnico insieme a quello indicato dai privati, assegnando un termine per un confronto preliminare e precisando che, in caso di mancata stima congiunta, i tecnici avrebbero dovuto avvisarla per procedere alla nomina del terzo.

I due tecnici redassero una relazione di stima congiunta. La Corte d’appello di Milano dichiarò definitiva l’indennità così determinata e ordinò il deposito delle somme. La società espropriante ricorse in cassazione, lamentando la violazione dell’art. 21 quanto al numero dei componenti del collegio, la nullità della relazione e l’erronea declaratoria di definitività della stima.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, per connessione, e li ritiene fondati. Poiché l’espropriazione è avvenuta in Lombardia, trova applicazione la legge reg. n. 3/2009 che, all’art. 15, consente all’autorità espropriante e al proprietario di nominare d’accordo il terzo tecnico di cui all’art. 21 del TUE, con disapplicazione dei commi 4 e 5 del medesimo articolo.

La norma regionale, però, opera una deroga limitata al solo procedimento di nomina: permette che tutti i tecnici siano designati dalle parti senza ricorso al presidente del tribunale, ma non incide sul numero degli esperti. Il collegio resta composto da tre professionisti, tanto secondo la legge statale quanto secondo quella regionale.

La Corte d’appello aveva invece ritenuto conforme a legge un collegio di due soli tecnici, traendo argomento dall’art. 21, undicesimo comma, che prevede la decisione a maggioranza in caso di dissenso. La Cassazione respinge questa lettura: la regola della maggioranza presuppone un collegio di tre stimatori e non può giustificarne uno di due.

Neppure la previsione della nomina del terzo tecnico “su istanza di chi vi abbia interesse” è dirimente, perché non sottintende un consesso diverso dalla terna. La necessità dei tre componenti si ricava anche dall’art. 21, terzo comma: il termine di consegna della relazione decorre dalla nomina del terzo esperto, sicché questi è indispensabile per individuare il dies a quo.

Trattandosi di norme non derogabili, la Corte di merito avrebbe dovuto rilevare l’irregolare composizione del collegio e accogliere l’eccezione sollevata nell’opposizione ex art. 54 del d.P.R. n. 327/2001, giudizio in cui si fanno valere le eccezioni sulla regolarità formale del procedimento di stima, ai sensi dell’art. 21, quattordicesimo comma. Il terzo motivo resta assorbito dall’accoglimento dei primi due. Il ricorso è quindi accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

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