Nullità della notifica del decreto di asservimento e decorrenza del termine per l’opposizione alla stima (Cass. civ. Sez. 1 n. 14635 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione del provvedimento di determinazione dell’indennità di occupazione, ancorché assoggettata alle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili ai sensi dell’art. 20, quarto comma, legge n. 865/1971, non perde la sua natura amministrativa. Ne consegue che l’inesistenza o la nullità della notifica del decreto di asservimento impedisce la decorrenza del termine di decadenza per la proposizione dell’opposizione alla stima, senza che possa assumere rilievo la conoscenza acquisita aliunde dall’interessato. Non trova applicazione, difettando il carattere processuale dell’adempimento, la sanatoria per raggiungimento dello scopo di cui agli artt. 156 e 157 cod. proc. civ. La decadenza, ove l’opposizione provenga dal privato espropriato, è questione rilevabile d’ufficio, potendo essere eccepita anche in sede di legittimità purché non richieda nuovi accertamenti di fatto.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 4040 del 2024, rigettava la domanda di determinazione dell’indennità proposta dai proprietari di un fondo occupato e asservito dal Comune di Caserta per la realizzazione di un progetto di completamento della rete collettori. La Corte territoriale dichiarava inammissibile l’opposizione alla stima nei confronti del Consorzio A.S.I. di Caserta, beneficiario esclusivo della procedura ablatoria, ritenendo che l’atto di citazione, notificato dopo la chiamata in causa del consorzio, fosse tardivo rispetto al termine di trenta giorni decorrente dalla notifica del decreto di asservimento. La decisione presupponeva il difetto di legittimazione passiva del Comune, nonché la non configurabilità di un litisconsorzio necessario tra gli enti convenuti.
Avverso tale sentenza i proprietari proponevano ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, che il decreto di asservimento era stato notificato soltanto a uno dei comproprietari e non anche agli altri, con conseguente mancata decorrenza del termine di decadenza nei loro confronti.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione degli artt. 15 e 19 legge n. 865/1971, richiamando il principio, già affermato dalle pronunce n. 19162 del 2015 e n. 16614 del 2013, secondo cui la notificazione del decreto di espropriazione o di asservimento ha carattere sostanziale nell’ambito del procedimento ablatorio. Pur essendo assoggettata alle regole di notificazione degli atti processuali, tale comunicazione non è un atto del processo: la sua nullità o inesistenza impedisce, quindi, il decorso del termine di decadenza per l’opposizione alla stima, a nulla rilevando la conoscenza di fatto dell’atto da parte del destinatario o di soggetti non destinatari, ancorché eredi.
La S.C. ha inoltre chiarito che la decadenza dall’opposizione alla stima, quando l’opposizione provenga dal privato espropriato, è questione rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 2969 cod. civ. La posizione dell’ente pubblico tenuto al pagamento dell’indennità è infatti indisponibile, considerati gli interessi pubblici che presiedono all’erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici. Tale rilevabilità d’ufficio non è preclusa in sede di legittimità, ancorché la questione non sia stata espressamente trattata nel merito, purché il suo esame non richieda nuovi accertamenti di fatto.
Nella specie, la Corte d’appello aveva dato espressamente atto che il decreto sindacale di asservimento era stato notificato solo ad alcuni dei comproprietari. Il riscontro dell’omessa notificazione ad alcuni degli aventi diritto costituiva pertanto un dato già emerso nel giudizio di merito, come tale utilizzabile senza necessità di ulteriori indagini fattuali. Il Collegio ha invece ritenuto non condivisibile l’assunto del consorzio secondo cui la mancata notificazione sarebbe superata dalla conoscenza comunque acquisita dell’atto, non applicandosi la sanatoria per raggiungimento dello scopo a un adempimento di natura non processuale.
La S.C. ha infine rimesso al giudice di rinvio la valutazione delle implicazioni connesse alla circostanza che la notifica fosse stata eseguita nei confronti di uno dei comproprietari nella sua qualità di procuratrice generale degli altri, indicando il principio di diritto per relationem alle massime delle pronunce richiamate. L’accoglimento del primo motivo ha assorbito l’esame del secondo, relativo alla liquidazione delle spese.
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Nota della Redazione
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