Annullamento del decreto di esproprio e cessazione della materia del contendere (Cass. civ. Sez. 1 n. 12450 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando, nel corso del giudizio di legittimità, risulti documentata la sopravvenuta pubblicazione di una sentenza del giudice amministrativo che ha annullato il decreto di esproprio, il ricorso avverso la pronuncia resa in sede di opposizione alla stima dell’indennità deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. L’annullamento del decreto di esproprio, quale condizione dell’azione di determinazione dell’indennità, determina il venir meno di un presupposto fondamentale del processo, che non può quindi proseguire. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
La società proprietaria di un’area interessata da una procedura espropriativa promossa da un operatore di telecomunicazioni, dopo la conferma dell’indennità da parte della Commissione provinciale, aveva proposto opposizione alla stima dinanzi alla Corte d’appello. Il giudice territoriale, con ordinanza depositata nel gennaio 2021, aveva rideterminato l’indennità sulla base del valore venale dell’area, escludendo la rilevanza del canone locativo e della realizzanda stazione di servizio. Avverso tale decisione la società aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 15-bis della legge provinciale di Trento n. 6 del 1993, nonché vizi di motivazione.
Nel corso del giudizio di legittimità, la ricorrente aveva depositato la sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato la determinazione dirigenziale che autorizzava l’esecuzione del piano delle espropriazioni e determinava l’indennità, oggetto del giudizio di opposizione alla stima.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rilevato che la produzione documentale effettuata dalla ricorrente concerneva una pronuncia del giudice amministrativo che aveva annullato l’atto amministrativo presupposto, ossia la determinazione che costituiva condizione dell’azione di opposizione alla stima. Tale circostanza sopravvenuta ha integrato gli estremi di una carenza d’interesse alla definizione del giudizio, rendendo la decisione sul merito dell’impugnazione non più necessaria.
Nel richiamare il proprio consolidato orientamento, la Corte ha precisato che, qualora in relazione a un giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione intervenga una decisione del giudice amministrativo, passata in giudicato, che annulli il decreto di esproprio, il processo non può continuare. L’esistenza e la validità del decreto di esproprio costituiscono, infatti, uno dei presupposti fondamentali del giudizio, venuto meno a seguito dell’annullamento.
La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, cassando senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. Le spese dei giudizi di legittimità e di merito sono state integralmente compensate, sussistendone giusti motivi.
Nota della Redazione
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