L’errore revocatorio non consente di riscrivere il ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 18283 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto rilevante per la revocazione della sentenza, anche di legittimità, consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa, sostanziantesi nella supposizione dell’esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa dagli atti, o nell’asserita inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato. L’errore deve risultare con immediatezza dal solo raffronto tra la decisione impugnata e gli atti processuali, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche, ed essere essenziale e decisivo. Quando la revocazione è proposta contro una pronuncia della Corte di cassazione, l’errore deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte deve esaminare direttamente nell’ambito dei motivi di ricorso, e deve incidere esclusivamente sulla sentenza di cassazione. È inammissibile la revocazione che, sotto l’apparente deduzione dell’errore di fatto, miri a una nuova e diversa valutazione degli elementi istruttori o a integrare il ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c.
Il Fatto
A seguito dell’espropriazione di alcuni terreni, il Comune aveva proposto opposizione alla stima dinanzi alla Corte d’appello, che aveva rigettato l’opposizione riconoscendo la natura edificabile delle aree. Il ricorso per cassazione del Comune era stato dichiarato inammissibile, in particolare per il secondo motivo, con cui si denunciava la violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 327/2001 per l’errato inquadramento urbanistico del terreno: il ricorrente non aveva indicato il luogo processuale in cui erano stati prodotti i documenti posti a fondamento della propria ricostruzione. Il Comune ha quindi proposto ricorso per revocazione avverso l’ordinanza di questa Corte, deducendo l’errore di fatto ex art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c. e allegando, con ampio dettaglio, la normativa urbanistica e i documenti che avrebbero dimostrato l’inedificabilità delle particelle espropriate.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione premette che l’errore di fatto rilevante per la revocazione presuppone un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, una risultante dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali. Tale errore deve consistere in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto, deve risultare con immediatezza e obiettività e deve essere decisivo. Nel caso di specie, il ricorrente non ha allegato un errore percettivo del giudice di legittimità, ma ha sostanzialmente riscritto il precedente ricorso per cassazione, ampliandone il contenuto con l’indicazione di norme, atti e documenti non richiamati nell’originaria impugnazione.
La Corte evidenzia che il secondo motivo del ricorso originario era stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c., non avendo il Comune indicato dove e quando i documenti erano stati dedotti e prodotti nel giudizio di merito. In sede di revocazione, invece, il ricorrente ha censurato la decisione di legittimità allegando una documentazione analitica e una normativa non citata nel ricorso per cassazione, chiedendo in sostanza una nuova valutazione nel merito degli elementi istruttori, preclusa in questa sede. Non si tratta, inoltre, di atti interni al giudizio di legittimità, bensì di documenti che avrebbero dovuto essere prodotti nelle fasi di merito e ritualmente indicati nel ricorso per cassazione.
La Corte osserva, infine, che la questione relativa alla natura del vincolo — preordinato all’esproprio o conformativo — era stata oggetto di controversia tra le parti, mentre la revocazione per errore di fatto postula un fatto che non ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese.
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Nota della Redazione
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