L’omesso deposito della sentenza notificata con la relata determina l’improcedibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. 3 n. 22632 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. quando la parte ricorrente depositi la sola copia della sentenza impugnata priva della relazione di notificazione, senza che sia consentito distinguere tra deposito della sentenza e deposito della relata. Il vizio può essere evitato solo mediante la produzione separata della copia con la relata, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c. L’improcedibilità è rilevabile d’ufficio e non è sanabile dalla mancata contestazione della controparte, poiché la verifica della formazione del giudicato ha valenza pubblicistica ed è sottratta alla disponibilità delle parti.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza pubblicata in data 8.6.2022, rigettava l’appello proposto da due fratelli avverso la decisione del Tribunale di Como che aveva solo parzialmente accolto la loro domanda di risarcimento del danno per l’occupazione senza titolo di un immobile caduto in comunione ereditaria. La corte territoriale confermava la decisione di primo grado, condannando gli appellanti al pagamento delle spese del giudizio e a un’ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
Avverso tale pronuncia gli appellanti proponevano ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, cui il fratello controricorrente resisteva con controricorso. Entrambe le parti depositavano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato d’ufficio la sussistenza dei presupposti processuali del ricorso, omettendo l’esame dei motivi. Nel ricorso si affermava che la sentenza impugnata era stata notificata in data 11.12.2022, ma risultava depositata la sola copia della sentenza priva della relazione di notificazione. Tale condotta integra la violazione dell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., che non consente di distinguere tra il deposito della sentenza impugnata e quello della relata di notificazione: la mancanza dell’uno o dell’altro documento determina l’improcedibilità del ricorso, salvo che il deposito del documento mancante avvenga entro venti giorni dalla notifica del ricorso o che esso sia nella disponibilità del giudice. La giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla Corte, ammette il rilievo solo se la produzione separata della copia con la relata avvenga nel rispetto del termine di cui all’art. 369 c.p.c.
La Corte ha poi verificato che nella specie non operasse la c.d. prova di resistenza. L’esclusione dell’improcedibilità può infatti ricorrere quando il ricorso per cassazione sia stato notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza: in tal caso la data di notifica del provvedimento impugnato perde rilievo. Nel caso di specie la sentenza era stata pubblicata in data 8.6.2022 e il ricorso risultava notificato in data 9.2.2023, quindi oltre il termine breve scadente il 9.1.2023, con la conseguenza che la verifica della tempestività del ricorso non poteva prescindere dalla conoscenza della data di notificazione.
Da ultimo, la Corte ha precisato che il difetto di procedibilità non è sanabile dalla mancata contestazione del controricorrente: l’improcedibilità presidia la sequenza di avvio del processo e la verifica dell’avvenuta formazione del giudicato, materia sottratta alla disponibilità delle parti. La dichiarazione di avvenuta notificazione, quale fatto processuale di autoresponsabilità della parte, fa sorgere l’onere di depositare nel termine la copia della sentenza munita di relata. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, oltre alla segnalazione per il contributo unificato.
Nota della Redazione
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