Azione avverso il silenzio riproponibile con nuova diffida dopo un anno (TAR Puglia, Sez. II, n. 269 del 28.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di accertamento dell’obbligo di provvedere, ex art. 31, comma 2, cod. proc. amm., può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Decorso tale termine, l’azione è riproponibile solo ove l’interessato inoltri una nuova istanza di avvio del procedimento. A tal fine, la diffida a provvedere inviata all’amministrazione, che solleciti l’adozione degli atti conseguenti a un precedente provvedimento di assegnazione, deve essere intesa quale riproposizione dell’istanza di avvio del procedimento, con conseguente ammissibilità dell’azione avverso il silenzio. La mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata determina la non contestazione dei fatti dedotti dal ricorrente, ai sensi dell’art. 64, comma 2, cod. proc. amm.
Il Fatto
Il ricorrente, risultato vincitore di una procedura pubblica per l’assegnazione di strutture sul lungomare, chiedeva al Comune la stipula della convenzione e il rilascio del permesso di costruire, come da determinazione dirigenziale di aggiudicazione. Non avendo ricevuto riscontro, inoltrava una diffida a provvedere e, successivamente, proponeva ricorso avverso il silenzio, chiedendo l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, qualificando la diffida del 4 giugno 2024 come una nuova istanza di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 31, comma 2, ultimo periodo, cod. proc. amm. La norma, nel porre il termine annuale per l’esercizio dell’azione, fa salva la possibilità di riproporre l’istanza, con conseguente riespansione del termine per ricorrere.
Nel merito, è stata ravvisata l’illegittimità del contegno omissivo del Comune, che non ha dato seguito agli obblighi derivanti dalla determina di assegnazione, violando l’art. 2 della legge n. 241/1990. La condotta inerte, protrattasi nonostante le reiterate diffide, ha integrato gli estremi del silenzio inadempimento. La mancata costituzione dell’amministrazione ha, inoltre, comportato la non contestazione dei fatti di causa, ai sensi dell’art. 64, comma 2, cod. proc. amm.
Alla luce di tali motivazioni, il Collegio ha accolto il ricorso, ordinando al Comune di provvedere sulla diffida entro il termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza. La nomina del commissario ad acta è stata demandata a un separato provvedimento, da adottarsi su istanza di parte solo in caso di ulteriore inerzia.
Nota della Redazione
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