Impugnazione cartella non notificata e interesse ad agire nell’estratto di ruolo (Cass. civ. Sez. V n. 9595 del 09.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 215 del 2021, ha novellato l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973 plasmando l’interesse ad agire del debitore. L’estratto di ruolo non è impugnabile e il ruolo e la cartella che si assumono invalidamente notificati sono suscettibili di diretta impugnazione solo nei casi tassativi ivi previsti. Poiché l’interesse ad agire ha natura dinamica, la norma si applica anche ai processi pendenti e lo specifico interesse deve essere dimostrato dal contribuente, nel grado di merito mediante rimessione nei termini e in cassazione mediante deposito documentale ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’adunanza camerale. In difetto, il ricorso è inammissibile, rilevabile d’ufficio.

Il Fatto

Il contribuente impugnava una cartella di pagamento relativa a debiti erariali del 2010, assumendo di non averne mai ricevuto la notifica e di esserne venuto a conoscenza solo attraverso l’estratto di ruolo acquisito presso gli uffici. La C.t.p. accoglieva il ricorso, annullando cartella e ruolo per omessa notifica, e compensava le spese.

La C.t.r., in riforma, accoglieva l’appello incidentale dell’ente impositore e rigettava quello principale del contribuente, ritenendo provata la notifica già in primo grado e, comunque, acquisita la prova nel grado di appello. Il contribuente ricorreva allora per cassazione, deducendo l’inammissibilità dell’appello incidentale e dei documenti prodotti solo in secondo grado, nonché l’erronea valutazione della prova della notifica.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, articolato in due censure, è giudicato infondato. Quanto alla specificità dei motivi di appello, la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui il gravame ha carattere devolutivo pieno e il principio di specificità di cui all’art. 342, primo comma, cod. proc. civ. prescinde da rigore di forme, essendo sufficiente l’esposizione, anche sommaria, delle ragioni di fatto e di diritto dell’impugnazione. L’appello incidentale, come ricostruito dallo stesso ricorrente, conteneva un’esplicitazione sufficiente delle ragioni.

Quanto ai documenti, la Corte ribadisce che nel processo tributario l’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 consente la produzione di nuovi documenti in appello, in virtù del principio di specialità di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, che esclude l’operatività della preclusione dell’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. Il deposito in gravame dell’atto impositivo notificato costituisce mera difesa, volta a contrastare le ragioni del ricorso originario, e non eccezione in senso stretto, con la conseguenza che non opera il divieto dell’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992.

Il secondo motivo è invece inammissibile, con rilievo d’ufficio dell’inammissibilità del ricorso originario. La Corte muove dalla novella dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, che esclude l’impugnabilità dell’estratto di ruolo e ammette la diretta impugnazione della cartella invalidamente notificata solo in casi tassativi, legati alla partecipazione a procedure di appalto, alla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici e alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Sul punto intervengono le Sezioni Unite n. 26283 del 2022, che hanno affermato l’applicabilità della norma ai processi pendenti, l’infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., all’art. 6 CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1, e la natura dinamica dell’interesse ad agire, che può assumere diversa configurazione fino alla decisione. Ne deriva che lo specifico interesse deve essere dimostrato dal contribuente, nelle fasi di merito con la rimessione nei termini e in legittimità con il deposito documentale fino all’adunanza camerale.

Nel caso concreto il contribuente nulla ha dedotto in ordine al proprio interesse ad agire, nemmeno in vista dell’adunanza camerale. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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