Rito abbreviato riduce anche la pena pecuniaria d’appello (Cass. pen. Sez. 4 n. 10813 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riduzione di un terzo della pena prevista dall’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. opera anche con riferimento alla pena pecuniaria e deve essere applicata dal giudice di appello che, nell’esercizio dei poteri di cognizione, ridetermini la sanzione. L’omessa applicazione del beneficio premiale alla multa costituisce un errore di diritto che la Corte di cassazione può correggere direttamente, rideterminando la pena pecuniaria ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen..
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, parzialmente riformando la sentenza di primo grado emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia, aveva confermato l’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di furto in abitazione in concorso, ex artt. 110, 624-bis, commi 1 e 3, cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen.. Il giudice territoriale aveva rideterminato la pena detentiva applicando la riduzione per il rito abbreviato, ma aveva omesso di operare la medesima riduzione sulla pena pecuniaria della multa. Avverso tale decisione, il difensore aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo con cui lamentava il travisamento degli atti processuali e la violazione dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen..
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura relativa al travisamento della prova. Il ricorrente contestava la circostanza, riportata nella sentenza impugnata, di essere stato fermato dagli operanti dopo un inseguimento. Sul punto, la Corte ha osservato che, essendo stato scelto il rito abbreviato, il giudizio si fonda sul compendio probatorio raccolto nelle indagini preliminari. Inoltre, la doglianza non possedeva la forza dimostrativa necessaria per disarticolare il ragionamento del giudice di merito, essendo la circostanza del fermo priva di rilevanza dirimente rispetto alla responsabilità, desunta da numerosi elementi probatori, quali le immagini della videosorveglianza e il riconoscimento dell’imputato.
La Corte ha invece riconosciuto la fondatezza della doglianza relativa alla mancata riduzione della pena pecuniaria per il rito. Ha rilevato che il giudice di appello, nel rideterminare la pena, aveva correttamente applicato la riduzione prevista dall’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. alla sola pena detentiva, omettendo di applicarla alla multa, così violando il principio secondo cui il beneficio premiale deve essere commisurato alla pena complessiva.
La Corte ha pertanto dichiarato l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria, che ha provveduto a rideterminare direttamente in euro duecento di multa, esercitando il potere correttivo riconosciuto dall’art. 620, lett. l), cod. proc. pen. Il ricorso è stato rigettato nel resto.
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Nota della Redazione
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