Improcedibile il ricorso sull’estensione agli infermieri della richiesta di radiografie (TAR Trentino-Alto Adige n. 69 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta adozione di un atto che sostituisce quello impugnato con una deliberazione di natura meramente programmatoria, la quale differisce l’operatività della sperimentazione all’esito incerto di un confronto con tavoli istituzionali nazionali e interregionali, priva il ricorso del requisito dell’attualità e concretezza della lesione e ne determina l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. Il ricorso per motivi aggiunti avverso la delibera programmatoria è parimenti inammissibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., perché la sua eventuale caducazione non arreca alcuna utilità attuale al ricorrente, essendo le future soluzioni di attuazione connotate da piena discrezionalità. Nel giudizio amministrativo è ammesso, ai sensi dell’art. 28 cod. proc. amm., solo l’intervento adesivo dipendente; è escluso quello del cointeressato, titolare di un interesse diretto e immediato all’annullamento, che eluderebbe il termine di decadenza.
Il Fatto
Con deliberazione n. 1401 del 19 settembre 2025 la Giunta provinciale aveva approvato una proposta di sperimentazione volta a consentire agli infermieri di triage e post triage di Pronto Soccorso di richiedere autonomamente radiografie in situazioni di traumi minori agli arti, secondo protocolli condivisi e a seguito di percorso formativo certificato. La sperimentazione era diretta a ridurre le attese e il sovraffollamento dei Pronto Soccorso per i codici di bassa priorità.
La Federazione nazionale degli Ordini dei medici ha impugnato tale delibera davanti al giudice amministrativo, deducendo la violazione del riparto di competenze tra professioni sanitarie e la lesione della riserva di attività medica in materia di diagnosi e prescrizione di accertamenti. Nelle more, con deliberazione n. 1758 del 17 novembre 2025, la stessa Giunta ha sostituito la proposta originaria con un nuovo progetto, demandando ai tavoli nazionali e interregionali ogni valutazione di attuazione e differendo l’operatività della delibera n. 1401 all’esito di quel confronto.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il TAR ha esaminato l’intervento ad adiuvandum spiegato da un sindacato di area radiologica e da una federazione sindacale medica, dichiarandolo inammissibile. Gli intervenienti non tutelavano un interesse riflesso, ma vantavano una posizione identica a quella della ricorrente, con un interesse diretto e immediato alla caducazione degli atti. Tale interesse avrebbe dovuto essere fatto valere con un’autonoma impugnazione entro il termine di decadenza, non con un intervento che ne elude i limiti.
Il percorso argomentativo riposa sull’art. 28 cod. proc. amm. Nel giudizio amministrativo è consentito unicamente l’intervento adesivo dipendente, con cui si salvaguarda un interesse collegato a quello principale, mentre è escluso l’intervento del cointeressato. Il giudice ha richiamato il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui il codice subordina l’ammissibilità dell’intervento litisconsortile alla condizione che il cointeressato non sia decaduto dall’esercizio delle relative azioni. La circostanza che gli intervenienti avessero proposto un parallelo ricorso avverso gli stessi atti conferma la natura di cointeresse della loro posizione.
Quanto al ricorso principale, il Tribunale ha rilevato che la delibera n. 1401 è stata sostituita dalla delibera n. 1758, di contenuto inequivocabilmente programmatorio. La paventata sperimentazione è stata differita senza certezza sul suo futuro andamento, risultando incerta an et quando. Ne discende il venir meno dei caratteri di attualità e concretezza della lesione e, quindi, dell’interesse al ricorso, con conseguente improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
Analoga sorte è stata riservata ai motivi aggiunti avverso la delibera n. 1758. Essendo questa proiettata nel futuro e rimettendo le soluzioni attuative a un confronto istituzionale non scontato, il suo annullamento non arrecherebbe alcuna utilità attuale alla ricorrente. L’impugnativa è pertanto inammissibile per carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., restando impregiudicata ogni valutazione sugli atti esecutivi eventualmente adottati in futuro.
Sul piano delle spese, il Collegio ha compensato quelle tra la ricorrente e le controparti costituite, mentre ha posto a carico degli intervenienti ad adiuvandum, in solido, le spese del giudizio, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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