Volontariato, rimborsi forfetari tassabili e onere probatorio del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 21503 del 26.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di enti non commerciali, ai sensi dell’art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266, al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall’organizzazione. Non costituiscono rimborso spese, e vanno qualificati come compensi soggetti a tassazione, gli esborsi erogati dall’associazione agli associati a titolo forfetario, cioè non collegati a spese specificamente individuate e documentate. Ne consegue che grava sul contribuente che contesti la pretesa erariale l’onere di documentare il sostenimento delle spese delle quali le somme erogate costituirebbero specifico rimborso. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è configurabile, per cassazione, solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di un’associazione di volontariato e del suo legale rappresentante distinti avvisi di accertamento IRES e IRAP per l’anno 2012, contestando l’omessa presentazione della dichiarazione, l’omessa tenuta delle scritture contabili e la presentazione infedele della dichiarazione del sostituto d’imposta, con mancata esecuzione di ritenute per oltre trentamila euro.

I ricorsi proposti davanti alla C.t.p. di Foggia venivano riuniti e rigettati; l’appello davanti alla C.t.r. della Puglia, sezione staccata di Foggia, era parimenti respinto con conferma delle argomentazioni dei primi giudici. I contribuenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, resistito dall’Ufficio con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si deduceva la violazione dell’art. 2697 cod. civ. per avere la C.t.r. escluso che, in presenza di accertamento induttivo, l’onere probatorio ricadesse sull’Amministrazione, è dichiarato inammissibile. La Corte ricorda il principio, pacifico, secondo cui la violazione del precetto è censurabile solo se il giudice abbia attribuito l’onere a una parte diversa da quella onerata. Nel caso concreto il giudice d’appello non aveva addossato all’associazione un onere non suo, ma aveva rilevato che, a fronte di un accertamento induttivo fondato sulla sproporzione tra pretesi rimborsi e spese documentate, l’associazione non aveva fornito prova contraria sulla qualificazione delle somme come compensi.

Il secondo e il terzo motivo, trattati congiuntamente, sono dichiarati inammissibili: essi si risolvono nella sollecitazione a una nuova valutazione delle risultanze di fatto, non consentita in sede di legittimità. La Corte ribadisce che il proprio compito non è condividere la ricostruzione dei fatti, ma controllare che il ragionamento probatorio si mantenga entro i limiti del ragionevole e del plausibile.

Nel merito il Collegio richiama l’orientamento secondo cui l’accertamento analitico-induttivo è consentito, ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, quando ricorrano presunzioni gravi, precise e concordanti. Richiama inoltre il principio per cui, in base all’art. 2 della legge n. 266/1991, i rimborsi forfetari, non collegati a spese specificamente individuate e documentate, sono qualificati come compensi soggetti a tassazione, con conseguente onere probatorio a carico del contribuente. I limiti iscritti nel bilancio preventivo riguardano i massimali di rimborso per singolo associato e non l’entità complessiva della posta di bilancio.

Il quarto motivo, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo, è anch’esso inammissibile. Esso configura piuttosto un’omessa pronuncia e, in ogni caso, nella ipotesi di doppia conforme l’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ. preclude la deducibilità del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5. Difetta inoltre la decisività dei fatti desumibili dalle sentenze allegate, prive di attestazione di passaggio in giudicato. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

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