Compenso per la fase decisionale dovuto anche senza partecipazione all’udienza (Cass. civ. Sez. V n. 21506 del 26.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento del compenso professionale per la fase decisionale non è subordinato alla partecipazione del difensore all’udienza. L’art. 4, comma 5, lett. c), d.m. n. 55/2014 ricomprende infatti in tale fase una pluralità di attività ulteriori rispetto alla sola partecipazione all’udienza, tra cui l’esame del provvedimento conclusivo del giudizio e le richieste di copie al cancelliere. È pertanto errata la decisione che nega il compenso per la fase decisionale sul solo presupposto della mancata presenza in udienza. La causa va cassata con rinvio, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto l’impugnativa di sei cartelle di pagamento emesse dalla Regione Lazio per crediti di natura tributaria, per un importo complessivo di € 1.479,94. L’opposizione si fondava sull’omessa notifica delle cartelle e sulla prescrizione. La CTP ha accolto il ricorso per mancata prova della notifica, disponendo la compensazione delle spese di lite.
La contribuente ha proposto appello sulla sola pronuncia relativa al regolamento delle spese e la CTR ha accolto l’impugnativa, liquidando in favore del difensore antistatario le spese del primo grado, ma escludendo il compenso per la fase decisionale per la mancata partecipazione all’udienza, e condannando l’ente alla rifusione delle spese del gravame, anch’esse decurtate della fase decisionale. Avverso tale statuizione la contribuente propone ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte rileva che il ricorso è tempestivamente notificato. La sentenza impugnata, depositata l’8.7.2022, non è stata notificata; la notifica del ricorso, effettuata a mezzo pec e accettata il 21.10.2022, rispetta il termine semestrale dell’art. 327, primo comma, c.p.c., richiamato dall’art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992. L’eccezione non viene in rilievo come ostacolo all’esame del merito.
Con l’unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 4 d.m. 5 aprile 2014, n. 55, come aggiornato dal d.m. n. 37 del 2018, e delle tabelle 1 e 2 dei parametri allegati, nonché dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992. La censura investe il capo della sentenza che ha negato il compenso per la fase decisionale, sul rilievo che, all’esito della pubblicazione della sentenza di ciascun grado, la parte ha esaminato il provvedimento e ne ha richiesto il rilascio di copie autentiche per l’interposizione del gravame successivo.
Il motivo è fondato. La sentenza impugnata ha escluso il compenso sul presupposto della sola mancata partecipazione all’udienza. Tale affermazione viola il disposto dell’art. 4, comma 5, lett. c), d.m. n. 55/2014, che include nella fase decisionale una pluralità di attività ulteriori rispetto alla partecipazione all’udienza: le precisazioni delle conclusioni e l’esame di quelle delle altre parti, le memorie illustrative o conclusionali anche in replica, con il loro deposito ed esame, le note illustrative accessorie, la redazione e il deposito delle note spese, nonché l’esame e la pubblicazione del provvedimento conclusivo, comprese le richieste di copie al cancelliere e il ritiro del fascicolo.
La Corte richiama i propri precedenti conformi (Cass. n. 5289 del 2023; Cass. n. 32219 del 2021) e conclude che è errato il principio affermato dalla sentenza impugnata, secondo cui non compete la fase decisionale. La pronuncia va dunque cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, tenuto conto che la ricorrente ha dedotto di avere svolto l’esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo, comprese le richieste di copie al cancelliere, e dell’esistenza del processo telematico.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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