Estorovestizione, prova presuntiva e questioni nuove in Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 27261 del 12.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esterovestizione societaria, l’ipotesi ricorre quando una società, pur mantenendo nel territorio dello Stato la sede amministrativa, intesa come luogo di concreto svolgimento dell’attività di direzione e gestione dell’impresa, localizza la propria residenza fiscale all’estero al solo fine di fruire di una legislazione tributaria più vantaggiosa. La prova può essere fornita mediante presunzioni, purché gli indici della fittizia localizzazione siano valutati nel loro insieme, non atomisticamente, secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza. Il riconoscimento di una presunzione favorevole a una parte non deroga ai criteri di riparto dell’onere della prova di cui all’art. 2967 cod. civ., ma consente alla parte gravata di assolvervi mediante la presunzione stessa. L’apprezzamento delle prove e dei fatti è rimesso al giudice di merito ed è sottratto al sindacato di legittimità.

Il Fatto

La controversia trae origine dall’impugnazione di due avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2013 e 2014, con i quali l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione imponibili non dichiarati, richiedendo maggiori imposte a titolo di IRES, IVA e IRAP, oltre sanzioni, sul presupposto della esterovestizione di una società con sede formale a Londra.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi riuniti, ritenendo non provata l’esterovestizione. La Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’Agenzia, ravvisando nella documentazione e nelle dichiarazioni dei terzi la prova della sede effettiva in Italia. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, resistito dall’Agenzia con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa della legittimazione attiva della ricorrente, destinataria delle sanzioni in quanto individuata come autrice materiale delle violazioni. Richiamando la propria giurisprudenza, i giudici di legittimità precisano che la esterovestizione può essere dimostrata mediante presunzioni, a condizione che gli indici siano esaminati nel loro complesso e si completino a vicenda, secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza.

Sul piano dell’onere della prova, la Corte ribadisce che il riconoscimento di una presunzione non deroga ai criteri ordinari dell’art. 2967 cod. civ., ma consente alla parte gravata di assolvervi proprio mediante la presunzione. Nella specie, la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che l’Agenzia avesse fornito la prova presuntiva ai sensi dell’art. 73, comma 3, del TUIR, sulla base del complesso degli elementi del verbale di accertamento e delle dichiarazioni dei terzi.

Con il primo motivo la ricorrente contestava tale statuizione, ma la Corte lo ha dichiarato inammissibile, rilevando che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio. Un simile esito è precluso in sede di legittimità, non potendo il ricorrente contrapporre al giudice di merito un apprezzamento di fatto difforme.

Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, la ricorrente deduceva che le imposte e le sanzioni non potessero essere imputate a sé ma alla sola società. La Corte ha parimenti dichiarato il motivo inammissibile. La sentenza impugnata non contiene alcun cenno alla questione, che la ricorrente assumeva di avere dedotto nei ricorsi di primo grado. In applicazione del principio di autosufficienza, il ricorrente deve non solo allegare l’avvenuta deduzione nel merito, ma indicare lo specifico atto in cui ciò è avvenuto. I motivi devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, restando preclusa la prospettazione di temi nuovi in sede di legittimità.

Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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