L’accertamento al socio decadde se la società è annullata nel merito (Cass. civ. Sez. 5 n. 7223 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la validità dell’avviso emesso a carico di una società di capitali a ristretta base partecipativa, relativamente a ricavi non contabilizzati, costituisce presupposto indefettibile per legittimare la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati. Ne consegue che l’annullamento dell’avviso societario, con sentenza passata in giudicato per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, ha carattere pregiudicante e determina l’illegittimità dell’avviso di accertamento notificato al singolo socio che ipotizzi la percezione di maggiori utili societari. Diversamente, l’annullamento per vizi del procedimento dà luogo a un giudicato formale e non sostanziale, non ponendo in dubbio l’accertamento sulla pretesa erariale.
Il Fatto
A seguito di una verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate accertava a carico di una società a responsabilità limitata a ristretta base azionaria un maggior reddito d’impresa, derivante anche da ricavi non contabilizzati. Sulla scorta di tale accertamento, l’Ufficio notificava a uno dei soci, titolare di una quota del 20%, un avviso di accertamento con cui presumeva la distribuzione pro quota degli utili extracontabili, tassandoli integralmente come reddito di capitale.
Il socio impugnava l’avviso, eccependo la mancata prova dell’avvenuta percezione dei dividendi e, in subordine, la violazione dell’art. 47 Tuir, che prevede la tassazione parziale degli utili distribuiti. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso. In sede di appello, la CTR della Sicilia rigettava l’appello del contribuente e accoglieva in parte quello dell’Ufficio, annullando la ripresa relativa alle rimanenze e riconoscendo la deducibilità di interessi passivi. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione sia l’Agenzia sia il contribuente.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso dell’Agenzia, con cui si lamentava la mancata sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., per sopravvenuta carenza di interesse: il giudizio concernente la società partecipata era stato già definito con ordinanza n. 10905/2025, che ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Amministrazione. Ha poi esaminato congiuntamente il secondo, terzo e quarto motivo, relativi alla dedotta extrapetizione e alla violazione delle norme in tema di accertamento induttivo, ritenendoli infondati.
Il principio cardine richiamato dai giudici di legittimità è che l’annullamento dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, passato in giudicato per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, ha carattere pregiudicante rispetto all’accertamento notificato al socio. Tale annullamento, infatti, elimina il presupposto stesso della presunzione di distribuzione degli utili. Solo l’annullamento per vizi meramente procedimentali non avrebbe tale effetto, producendo un giudicato formale.
Nel caso di specie, l’ordinanza n. 10905/2025 aveva dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia avverso la sentenza che aveva annullato, in parte qua, l’avviso societario proprio in relazione ai rilievi ancora in contestazione. Ne deriva che, essendo venuto meno l’accertamento della pretesa nei confronti della società per vizi di merito, l’avviso notificato al socio è divenuto illegittimo per effetto pregiudicante del giudicato.
Quanto al ricorso incidentale del contribuente, la Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, volto a far valere una contraddittorietà della motivazione, in quanto il vizio denunciato non era ravvisabile nella sentenza impugnata. Ha dichiarato infondato il secondo motivo, relativo alla compensazione delle spese, essendo legittima ai sensi dell’art. 92, primo comma, c.p.c. in caso di reciproca soccombenza. Il ricorso principale e quello incidentale sono stati pertanto rigettati, con compensazione integrale delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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