Rendita catastale aerogeneratori: stima diretta e saggio fisso del 2% (Cass. civ. Sez. V n. 31586 del 03.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale, l’Amministrazione finanziaria non dispone di alcun potere discrezionale nell’individuazione del saggio di interesse da applicare al capitale fondiario, ai sensi dell’art. 29 d.P.R. n. 1142/1949, dovendo lo stesso essere determinato in misura fissa e inversa rispetto ai moltiplicatori del d.m. 14 dicembre 1991, anche per gli immobili classificati nei gruppi D ed E. La circostanza che per tali immobili la rendita sia determinata per stima diretta, ai sensi dell’art. 30 d.P.R. n. 1142/1949, non incide su tale regola, atteso che il tasso di fruttuosità è fissato normativamente per ciascun gruppo catastale. Resta ferma la preclusione a una postuma integrazione della motivazione dell’avviso di classamento, ma non è vietato all’Ufficio controdedurre in giudizio a difesa di una motivazione già adeguata, con nuovi argomenti o documenti rilevanti sul piano del thema decidendum e del thema probandum.
Il Fatto
Una società titolare di un impianto eolico impugnava gli avvisi di accertamento notificati nel settembre 2013, con cui l’Agenzia delle entrate aveva rettificato la rendita catastale di alcuni aerogeneratori classificati in categoria D/1, siti nell’agro di un Comune della Puglia.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado respingeva l’appello della società e confermava la rendita rideterminata dall’Ufficio. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, illustrato da memoria; l’Agenzia resisteva con controricorso e memoria, mentre il Comune rimaneva intimato.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi lamentavano la violazione degli art. 3 legge n. 241/1990 e art. 7 legge n. 212/2000, nonché dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992, per avere i giudici d’appello rideterminato la rendita sulla base di una stima prospettata dall’Ufficio solo nelle controdeduzioni in appello, in violazione del divieto di ius novorum. La Corte li ha disattesi rilevando che la motivazione dell’atto di classamento non si fondava su una causa petendi sconosciuta alla contribuente, poiché i fatti erano quelli stessi allegati nella proposta DOCFA.
Il dissenso non riguardava la consistenza catastale, l’ubicazione o gli esiti della ristrutturazione, ma la valutazione di fatti incontroversi e le loro conseguenze giuridiche. Da qui il principio: ferma la preclusione a integrare postuma una motivazione carente, non è vietato all’Amministrazione controdedurre in giudizio per difendere una motivazione ab origine adeguata, anche con nuovi argomenti o documenti, che rilevano sul piano della delimitazione del thema decidendum e del thema probandum (Cass. nn. 19840/2024, 16573/2024).
Il terzo motivo deduceva la nullità della sentenza per motivazione per relationem. La Corte ha ricordato che tale vizio sussiste solo quando il decisum si fondi esclusivamente sul mero rinvio a precedenti richiamati in modo acritico (Cass. nn. 17403/2018, 662/2004). Nel caso, il rinvio ai valori di altre vertenze non esauriva la motivazione, che ricostruiva il valore con la stima diretta ex art. 10 r.d.l. n. 652/1939.
Il quarto e quinto motivo, ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., denunciavano l’omesso esame di fatti decisivi, in particolare la rendita inferiore attribuita ad aerogeneratori identici in altra Provincia. La Corte ha escluso il vizio: non si trattava di fatti storici, ma di elementi istruttori, con critica all’apprezzamento probatorio e proposta di una valutazione alternativa, non inquadrabile nel paradigma invocato (Cass. nn. 2961/2025, 17005/2024).
Il sesto e settimo motivo censuravano la metodologia di stima e il saggio di fruttuosità. La Corte ha ribadito che gli immobili in categoria D/1, tra cui rientrano quelli in uso a centrali eoliche, sono valutati per stima diretta e che il saggio di interesse ex art. 29 d.P.R. n. 1142/1949 è fissato in misura fissa e inversa rispetto ai moltiplicatori del d.m. 14 dicembre 1991, pari al 2% per i fabbricati del gruppo D, senza margini discrezionali (Cass. nn. 16673/2021, 6554/2020, 14399/2017, 25555/2014). Il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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