Estinzione anticipata del finanziamento: commissioni up front e spese di istruttoria recurring (ABF Collegio di Napoli n. 1921 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021, estinti anticipatamente, il rimborso degli oneri non maturati segue i criteri fissati dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 26525/2019, confermati dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021. Occorre pertanto qualificare le singole voci di costo come up front o recurring. Le commissioni di intermediazione, volte a remunerare l’attività prodromica alla concessione del credito, hanno natura up front e non sono soggette a restituzione. Le spese di istruttoria, in quanto destinate a remunerare anche la verifica della documentazione e la relativa archiviazione, hanno natura recurring e vanno rimborsate pro quota. Il riparto dell’onere probatorio e la descrizione contrattuale delle voci orientano la qualificazione.
Il Fatto
La vicenda riguarda un contratto di finanziamento concluso il 30/09/2019 ed estinto anticipatamente. Il ricorrente, dopo l’interlocuzione nella fase prodromica al ricorso, chiede il rimborso degli oneri anticipati e non goduti.
L’intermediario, costituitosi, eccepisce di avere già provveduto al rimborso e chiede quindi il rigetto del ricorso. La questione arriva al Collegio perché residua il disaccordo sull’an e sul quantum delle voci da restituire.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dalla cornice normativa. La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni nella legge n. 106/2021, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia». Per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 i Collegi hanno confermato i criteri del Collegio di coordinamento n. 26525/2019.
Il Collegio richiama poi il successivo intervento del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, il cui art. 27 ha riscritto la disposizione transitoria. Per le estinzioni anticipate dei contratti anteriori resta ferma l’applicazione dell’art. 125-sexies del d.lgs. n. 385/1993 nel testo vigente alla data di sottoscrizione, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, con l’esclusione dalla riduzione delle imposte.
Poiché il contratto è anteriore al 25 luglio 2021, il Collegio procede alla qualificazione delle voci. Sulla base della descrizione contrattuale e degli orientamenti condivisi dei Collegi territoriali, le commissioni di intermediazione assumono natura up front.
Le spese di istruttoria, invece, secondo l’orientamento maggioritario — richiamato con le decisioni del Collegio di Napoli n. 12261/24, del Collegio di Bologna n. 3780 del 19.04.2023, del Collegio di Roma n. 8071/2022 e del Collegio di Bari n. 48/23 — hanno natura recurring, perché remunerano anche l’attività di verifica della documentazione e la relativa archiviazione.
Il Collegio accoglie quindi parzialmente il ricorso e dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione di € 128,00, respinta ogni altra richiesta. Dispone inoltre il versamento di € 200,00 alla Banca d’Italia quale contributo alle spese della procedura e di € 20,00 al ricorrente a rimborso della somma versata per la presentazione del ricorso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.