Preavviso in area riservata non prova visibilità al SIC (ABF Collegio di Napoli n. 1196 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di segnalazioni negative nelle banche dati del SIC, l’art. 5 del Codice di Condotta impone che i dati relativi al primo ritardo siano resi accessibili solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso. La pubblicazione del preavviso nell’area riservata del cliente, con l’invio di un alert tramite sms o email, è modalità comunicativa idonea, ma l’intermediario deve provare anche la data in cui la segnalazione è divenuta effettivamente visibile. Se tale prova manca, la segnalazione deve ritenersi illegittimamente disposta.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un prestito finalizzato con l’intermediario resistente, lamentava l’illegittimità delle segnalazioni negative nelle banche dati CRIF e CTC per assenza di un idoneo e tempestivo preavviso formale. Insoddisfatto del riscontro al reclamo, domandava all’Arbitro la cancellazione delle segnalazioni.
L’intermediario si costituiva eccependo il regolare adempimento dell’obbligo di preavviso, documentando l’accesso all’area clienti tramite email registrata e il connesso alert, e chiedeva il rigetto del ricorso. Con decisione n. 10610/2025 il Collegio aveva inizialmente accolto il ricorso; l’intermediario ha poi proposto istanza di correzione per errore materiale, sostenendo che la segnalazione di maggio 2024 era divenuta visibile solo dopo il mancato pagamento della seconda rata, quindi non prima di luglio 2024 e comunque oltre i quindici giorni dal preavviso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha esaminato l’istanza di correzione verificando le visure in atti e ha riscontrato l’errore materiale segnalato dall’intermediario. La decisione originaria si fondava sull’assunto che la segnalazione fosse divenuta visibile in un momento non dimostrato dall’intermediario. La correzione incide su questo passaggio, alla luce delle risultanze documentali relative alla data di effettiva visibilità del dato.
Il quadro normativo di riferimento è quello dell’Allegato 1 al Codice di Condotta dei SIC, che considera idonea la messa a disposizione del preavviso in un’area riservata ad accesso esclusivo del cliente, purché accompagnata da un sms, da un messaggio istantaneo o da una email di allerta. Secondo l’orientamento consolidato dei Collegi, richiamato nel testo (Coll. Napoli n. 1242/2025 e Coll. Roma n. 8665/2025), l’intermediario deve provare la modalità di comunicazione preventivamente concordata, l’effettiva pubblicazione, l’invio dell’alert e la registrazione o l’accesso all’area riservata da parte del cliente.
Nel caso concreto l’intermediario ha documentato la clausola contrattuale oggetto di approvazione specifica (art. 8), la pubblicazione del preavviso in data 14.05.2024 nella lista documenti, l’invio dell’sms alert e la registrazione del ricorrente all’area riservata con evidenza di accesso. Su queste basi il Collegio, in accoglimento dell’istanza, ha disposto la correzione della motivazione e la sostituzione del dispositivo, pervenendo al rigetto del ricorso.
Il provvedimento conferma un principio di rilievo pratico: la prova dell’invio dell’alert non esaurisce l’onere dell’intermediario, che deve dimostrare anche il momento in cui la segnalazione è divenuta visibile ai partecipanti, nel rispetto del termine di quindici giorni dal preavviso stabilito dall’art. 5 del Codice deontologico.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.