Chiusura del conto corrente e ritardo dell’intermediario: risarcimento equitativo senza penale (ABF Collegio di Napoli n. 3507 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La chiusura del conto corrente su richiesta del cliente non integra un’ipotesi di trasferimento dei servizi di pagamento: resta perciò inapplicabile la penale prevista dall’art. 126-septiesdecies T.U.B., in ragione delle diversità strutturali e disciplinari tra conto corrente bancario e conto di pagamento. L’intermediario è tuttavia tenuto a dare seguito al recesso entro un termine ragionevole e congruo rispetto alle formalità necessarie, individuabile nei quindici giorni lavorativi richiamati dall’art. 1855 c.c. in assenza di diversa convenzione. Il ritardo significativo nella trattazione della richiesta, la dimostrazione incompleta dei riscontri formali e la condotta non pienamente collaborativa giustificano il riconoscimento di un risarcimento del danno determinato equitativamente.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un conto corrente, ha chiesto la chiusura del rapporto con PEC del 29.8.2024, senza ottenere riscontro. Ha reiterato l’istanza con PEC del 26.8.2025 e solo il 3.9.2025 l’intermediario ha dato seguito, liquidando il saldo di euro 203,22. Il cliente ha quindi domandato l’indennizzo ex art. 126-septiesdecies, comma 2, T.U.B., lamentando un ritardo superiore ai dodici giorni.
L’intermediario si è difeso sostenendo che entrambe le richieste erano prive del modulo firmato in originale e della copia del documento d’identità. Ha aggiunto di aver informato telefonicamente il cliente e di avergli inviato istruzioni via e-mail, prendendo comunque in carico la seconda istanza in via collaborativa. Ha eccepito che il termine di dodici giorni vale solo per la portabilità avviata tramite altro istituto, ai sensi dell’art. 126-quinquiesdecies T.U.B.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce la cronologia documentata. La prima richiesta risale al 29 agosto 2024. Il contatto telefonico vantato dall’intermediario sarebbe avvenuto solo il 14.10.2024, dopo quasi cinquanta giorni. L’e-mail con le istruzioni è stata inviata a un indirizzo di posta elettronica semplice e il tracciato non riporta nell’oggetto riferimenti alla chiusura del conto.
Il Collegio esclude l’applicazione dell’art. 126-septiesdecies T.U.B. La fattispecie non è di trasferimento tra conti di pagamento, bensì di richiesta di chiusura di un rapporto di conto corrente già in essere. È soluzione pacifica presso i Collegi l’inapplicabilità al conto corrente bancario della penale per il ritardo nel trasferimento dei servizi di pagamento, per le diversità strutturali e disciplinari tra le due figure, come affermato dal Collegio di Coordinamento n. 26297/2019 e da Coll. ABF Roma n. 13478 del 2022.
Resta il profilo del termine. Secondo l’orientamento richiamato, a seguito della comunicazione del recesso l’intermediario deve chiudere il conto entro un termine ragionevole e congruo. In assenza di diversa convenzione, tale termine coincide con i quindici giorni lavorativi dell’art. 1855 c.c., corrispondenti al preavviso ivi previsto per il recesso dalle operazioni regolate in conto corrente a tempo indeterminato (così Coll. ABF Napoli n. 10130/2023 e Coll. ABF Bari n. 8892/2022).
Il Collegio valorizza tre elementi: il ritardo significativo con cui la prima richiesta è stata trattata, con primo riscontro telefonico a quasi due mesi di distanza; la dimostrazione incompleta degli altri riscontri formali, avvenuti solo a mezzo posta elettronica ordinaria; la condotta non pienamente collaborativa tenuta verso il cliente. L’istanza, ancorché ipoteticamente non impeccabile sul piano formale, ha trovato soddisfazione solo dopo un tempo considerevolmente lungo.
Su queste basi il Collegio riconosce il pregiudizio subito e liquida equitativamente il danno in euro 200,00, oltre interessi legali dal reclamo. Dispone inoltre il versamento del contributo di euro 200,00 alle spese della procedura e il rimborso di euro 20,00 al ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1855 c.c. – Operazione a tempo indeterminato
- Art. 126-quinquies TUB – Contratto quadro
- Art. 126-septies TUB – Recesso