Preavviso nei SIC: valido l SMS tracciato e illegittime le segnalazioni anteriori (ABF Collegio di Bologna n. 1545 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di segnalazione nei sistemi di informazione creditizia può essere validamente inviato mediante SMS quando la relativa clausola contrattuale sia stata specificamente sottoscritta dal cliente e il gestore del servizio di messaggistica attesti l’avvenuta consegna del messaggio all’utenza indicata in contratto. In tal caso la ricezione si presume, salvo prova contraria dell’interessato. Il preavviso spiega efficacia solo per le segnalazioni successive alla sua ricezione: le segnalazioni anteriori restano illegittime e vanno cancellate, anche se il relativo ritardo viene sanato nel termine di tolleranza. Il pagamento tardivo delle rate successive integra invece il presupposto sostanziale delle segnalazioni coeve o posteriori al preavviso.
Il Fatto
La ricorrente contesta la legittimità delle segnalazioni effettuate dall’intermediario nei sistemi di informazione creditizia in relazione a un contratto di finanziamento personale stipulato nel maggio 2023. Sostiene l’assenza del presupposto formale, per non avere mai ricevuto un preavviso esatto e circostanziato, e del presupposto sostanziale, per non essere i ritardi effettivamente esistiti. Chiede pertanto la cancellazione dei dati presenti in CRIF, CTC ed Experian.
L’intermediario replica di aver inviato il preavviso in formato cartaceo il 04.08.2023 all’indirizzo indicato in contratto e, in data 07.08.2023, anche mediante SMS all’utenza comunicata dalla cliente, con attestazione della società di gestione delle comunicazioni circa l’avvenuto recapito. Eccepisce il rispetto del termine di quindici giorni e l’esistenza di rate insolute.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro probatorio. La lettera di preavviso prodotta dall’intermediario non è corredata da evidenze circa l’effettiva ricezione, e l’indirizzo ivi riportato differisce da quello indicato nel ricorso. Poiché il contratto prevede l’obbligo del cliente di comunicare le variazioni di domicilio e non risulta alcuna comunicazione in tal senso, la prova della ricezione della raccomandata non può dirsi raggiunta.
Diversa è la valutazione dell’SMS. Il Collegio richiama l’Allegato 1 al Codice di condotta per i SIC, adottato con Provvedimento del Garante n. 163 del 12 settembre 2019, che ammette il preavviso mediante forme di messaggistica istantanea idonee a tracciare l’avvenuta consegna. L’art. 19 delle condizioni contrattuali, specificamente sottoscritto, consente le comunicazioni a distanza, compreso l’SMS, anche ai fini del preavviso. L’attestazione del gestore riporta il numero indicato in contratto e la data e ora di recapito del messaggio, il cui contenuto integra il preavviso.
Quanto alle difese della ricorrente, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e la ricerca online prodotta non superano l’attestazione di recapito: la ricerca è priva di riferimenti bibliografici e la giurisprudenza dei Collegi ritiene sufficiente la schermata del fornitore del servizio che riporti l’invio all’utenza comunicata dal cliente. Il preavviso è dunque da ritenersi ricevuto il 07.08.2023.
Su questa base il Collegio applica il principio del Collegio di Coordinamento n. 4632/2023: il preavviso rende legittime le segnalazioni successive alla sua ricezione, ma non sana quelle anteriori. La prima segnalazione di luglio 2023, presente in Experian e CTC, precede il preavviso ed è pertanto illegittima e da cancellare. Le segnalazioni da agosto 2023 in poi sono invece coeve o successive al preavviso e sorrette dal presupposto sostanziale, risultando le rate pagate con mesi di ritardo. Irrilevante è il pagamento della prima rata entro il termine di tolleranza, poiché la segnalazione di luglio resta comunque anteriore al preavviso.
Il ricorso è quindi accolto parzialmente, con cancellazione della sola segnalazione di luglio 2023 in Experian e CTC and rimborso alla ricorrente di Euro 20,00 e contributo di Euro 200,00 a carico dell’intermediario.
Nota della Redazione
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