Ripresa del procedimento notificatorio e termine di decadenza per l’impugnazione (Cass. civ. Sez. V n. 16030 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione del ricorso per cassazione, il mancato perfezionamento della notifica per irreperibilità assoluta del destinatario impone al notificante di riprendere il procedimento notificatorio senza necessità di preventiva autorizzazione del giudice. L’attività di ripresa deve essere attivata con immediatezza e deve svolgersi entro un termine massimo pari alla metà di quello previsto dall’art. 325 cod. proc. civ. per la proposizione del gravame, ovvero, per il ricorso per cassazione, in trenta giorni. Il notificante è onerato della prova della sussistenza di circostanze eccezionali che abbiano reso insufficiente tale dilazione, nonché della prova di essere venuto a conoscenza con ritardo dell’esito negativo della notifica.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente separati avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2007 e 2008, contestando l’indeducibilità di costi per ammortamenti relativi all’acquisto di due marchi e recuperando a tassazione maggiore Ires ed Irap. La società impugnava gli atti e, dopo un esito parzialmente favorevole in primo grado, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con la sentenza qui impugnata, rigettava sia l’appello principale della società sia quello incidentale dell’Ufficio.
L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La società contribuente si costituiva in giudizio, eccependo in via preliminare la tardività del ricorso. Il procedimento notificatorio, infatti, si era rivelato complesso: un primo tentativo di notifica era stato effettuato presso un indirizzo errato del difensore e non si era perfezionato; la notifica era poi stata rinnovata con successo solo in data successiva.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina preliminarmente l’eccezione di tardività del ricorso, ritenendola fondata. Il giudice di legittimità rileva che al giudizio si applica il termine semestrale di cui all’art. 327 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 46, legge n. 69/2009. Nel computo di tale termine, si applica il sistema della computazione civile ex nominatione dierum, con la conseguenza che il termine scade nell’ultimo istante del giorno del mese corrispondente a quello in cui si è verificato il fatto.
Con riferimento al periodo di sospensione feriale, la Corte chiarisce che, trovando applicazione la modifica introdotta dall’art. 16, comma 1, d.l. n. 132/2014, il periodo di sospensione è ridotto a trentuno giorni, dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, con decorrenza dalla sospensione relativa all’anno 2015. Nel caso di specie, pubblicata la sentenza di appello in data 12 maggio 2017, il termine per impugnare scadeva pertanto il 13 dicembre 2017.
La Corte accerta che la prima notifica del ricorso, tentata a mezzo raccomandata, era stata eseguita presso un indirizzo del difensore diverso da quello indicato in sentenza e non si era perfezionata per irreperibilità assoluta del destinatario. Il procedimento notificatorio era stato poi ripreso solo il 12 febbraio 2018, oltre il termine di decadenza.
Richiamando i principi delle Sezioni Unite n. 17352 del 2009 e n. 14594 del 2016, la Corte ribadisce che, in caso di esito negativo della notifica, la parte interessata deve riprendere il procedimento con immediatezza e tempestività. Tale requisito deve intendersi rispettato solo se la ripresa avviene entro un termine massimo pari alla metà di quello previsto dall’art. 325 cod. proc. civ., ovvero, per il ricorso per cassazione, in trenta giorni.
Nel caso di specie, il mancato perfezionamento della prima notifica è imputabile alla ricorrente, che aveva eseguito la notifica presso un indirizzo errato. In ogni caso, la ripresa del procedimento notificatorio è avvenuta oltre il termine di trenta giorni, senza che la ricorrente abbia allegato o provato circostanze eccezionali che giustificassero il ritardo, né di essere venuta a conoscenza con ritardo dell’esito negativo della prima notifica. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per tardività.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.