Estinzione anticipata finanziamento e rimborso costi up front dopo Consulta (ABF Collegio di Bologna n. 18 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima del 25 luglio 2021, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito non può essere limitato ai soli costi recurring. L’art. 11-octies, comma 2, d.l. n. 73/2021, convertito con legge n. 106 del 2021, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte cost. n. 263 del 22.12.2022 proprio nella parte in cui escludeva la retrocedibilità dei costi up front; la pronuncia ha confermato l’adesione all’interpretazione dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE offerta dalla sentenza Lexitor. Il Collegio dà quindi continuità all’orientamento del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, applicando ai costi recurring il criterio di proporzionalità lineare e ai costi up front, in assenza di diversa previsione pattizia, la curva degli interessi. La disciplina sopravvenuta dell’art. 27 d.l. n. 104/2023 non modifica il quadro, perché richiama espressamente il rispetto del diritto dell’Unione come interpretato dalla CGUE. Restano estranee alla fattispecie le regole del credito immobiliare, data la specificità di quel settore.
Il Fatto
La ricorrente aveva stipulato nel maggio 2017 un contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione, per un montante di 43.800,00 euro, da restituire in 120 rate mensili da 365,00 euro. Nel luglio 2021, in corrispondenza della quarantottesima rata, estingueva anticipatamente il prestito. Ritenendo incongruo il conteggio estintivo, inviava reclamo chiedendo il ricalcolo delle commissioni non maturate; esperito infruttuosamente il reclamo, presentava ricorso all’Arbitro per ottenere la restituzione della quota residua delle commissioni e degli oneri, oltre interessi.
L’intermediario eccepiva che, per effetto dell’art. 6-bis DPR 180/1950, i principi della sentenza Lexitor non sarebbero applicabili alla cessione del quinto; nel merito sosteneva che la giurisprudenza CGUE sul caso Unicredit Bank Austria escluderebbe il rimborso degli oneri non ricorrenti e che il conteggio era conforme a contratto e normativa. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce l’evoluzione dell’orientamento arbitrale. Fino al dicembre 2019 la regola era quella della rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo, con esclusione dei costi delle attività preliminari, e con applicazione del pro rata temporis. La sentenza Lexitor aveva poi imposto di includere nel diritto alla riduzione tutti i costi posti a carico del consumatore, indirizzo recepito dal Collegio di Coordinamento n. 26525/2019.
Il Collegio esamina quindi il quadro normativo successivo: l’art. 11-octies d.l. n. 73/2021 aveva distinto i contratti in base alla data di stipulazione, richiamando per quelli anteriori la disciplina vigente al momento della conclusione. Su questo punto è intervenuta la Corte cost. n. 263 del 22.12.2022, che ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui limitava la riduzione ai costi recurring, per contrasto con l’art. 16 della direttiva 2008/48/CE come interpretato dalla CGUE.
Il Collegio ritiene che il contesto non sia mutato per effetto dell’art. 27 d.l. n. 104/2023, che nel novellare la norma intertemporale fa salvo il rispetto del diritto dell’Unione come interpretato dalla Corte di Giustizia. Quanto alla sentenza Unicredit Bank of Austria del 9 febbraio 2023, il Collegio ne esclude l’estensione al credito al consumo: quella pronuncia riguarda la direttiva 2014/17 sui mutui immobiliari, rispetto alla quale la Corte ha valorizzato le specificità del settore, senza rimettere in discussione l’approccio della sentenza Lexitor al credito personale.
Su queste basi il ricorso è parzialmente accolto, con applicazione dei criteri condivisi tra i Collegi e arrotondamento all’unità di euro ai sensi della nota alle nuove Disposizioni ABF. L’intermediario è tenuto alla restituzione di euro 927,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo, alla corresponsione del contributo di euro 200,00 alle spese della procedura e al rimborso di euro 20,00 in favore della ricorrente.
Nota della Redazione
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