Prelievo ATM non autorizzato, onere della prova e colpa grave dell’utente (ABF Collegio di Bologna n. 189 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni di pagamento contestate, l’art. 10, primo comma, d.lgs. n. 11/2010 pone a carico del prestatore di servizi di pagamento l’onere di provare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito gli effetti di malfunzionamenti o inconvenienti. La prova della formale regolarità non esaurisce però l’onere: il PSP deve indicare specificamente gli elementi di fatto delle modalità esecutive da cui desumere in via presuntiva la colpa grave dell’utente. L’impiego della tecnologia a microchip rende l’ipotesi della clonazione altamente improbabile, salvo prova contraria dell’utente. La mancata allegazione puntuale delle modalità della frode è elemento valutabile ai fini della colpa grave.

Il Fatto

Il ricorrente riferisce di aver effettuato un rifornimento presso un distributore di carburanti il 18.5.2025, dopo un primo tentativo di pagamento andato a vuoto con messaggio di errore. Il giorno successivo, dalla propria area di home banking, rilevava un prelievo non autorizzato di 500 euro presso un ATM distante 4,4 km dal distributore, pressoché contemporaneo alle operazioni di rifornimento. Ipotesi avanzata: manomissione dello sportello automatico o clonazione della carta.

Esperito senza esito il reclamo, il ricorrente adiva l’Arbitro chiedendo la restituzione della somma. Si costituiva l’intermediario B, titolare effettivo del rapporto, che eccepiva l’avvenuta regolare autenticazione dell’operazione, la vicinanza del luogo del prelievo e la tardività della denuncia, oltre all’insufficiente documentazione delle modalità della truffa. Il ricorrente replicava contestando di aver potuto compiere personalmente il prelievo e lamentando il mancato invio dell’alert.

La motivazione del Collegio

In via preliminare il Collegio affronta la questione della legittimazione passiva: il ricorso era stato proposto verso l’intermediario A, non costituitosi, mentre si è spontaneamente costituito l’intermediario B, titolare effettivo del rapporto. Richiamando un proprio precedente (Coll. Bologna, dec. 3077/2023), il Collegio conferma l’orientamento secondo cui la pronuncia può essere resa nei confronti del legittimato passivo che gestisce il rapporto sostanziale e procedurale, ed esamina quindi il merito.

Le operazioni ricadono sotto il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 di recepimento della PSD 2. Il Collegio ricostruisce i due profili: il primo, assorbente, riguarda la prova dell’autenticazione ai sensi dell’art. 10, primo comma, d.lgs. n. 11/2010, con inversione dell’onere a carico dell’intermediario; solo se tale prova è fornita viene in rilievo il secondo profilo, ovvero la prova della negligenza e colpa grave del cliente.

Nel caso concreto l’operazione risulta regolarmente autenticata, con inserimento del PIN e utilizzo del chip, come dimostrato dalla documentazione depositata. Il Collegio passa allora a verificare gli elementi di fatto richiesti dal Collegio di Coordinamento (dec. 22745/2019), che non si accontenta della formale regolarità ma esige l’indicazione delle modalità esecutive da cui desumere in via presuntiva la colpa grave.

Tali elementi sussistono. L’ipotesi della clonazione è implausibile, perché il dispositivo è dotato di microchip (Coll. di Coordinamento, dec. 897/2014) e perché il luogo del prelievo non è lontano da quello dell’operazione contestata (Coll. Bologna, dec. 22336/2018). Quanto alla manomissione dell’ATM del distributore, essa si è verificata in ambito estraneo al controllo dell’intermediario, la cui responsabilità in caso di skimmer deriva dal mancato controllo sulle apparecchiature gestite. Decisiva è poi la circostanza che il ricorrente non documenta adeguatamente le modalità della truffa, limitandosi a supposizioni (Coll. Bologna, dec. 1589/2025 e 8939/2024; Coll. Milano, dec. 8562/2023; Coll. Torino, dec. 6420/2023).

Irrilevante, infine, il mancato invio dell’alert, trattandosi di una singola operazione per la quale, essendosi già perfezionata la truffa, il preavviso non avrebbe arrecato beneficio (Coll. di Coordinamento, dec. 8853/2019). Il ricorso è pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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