Improcedibile il ricorso per deposito telematico incompleto dei ricorrenti (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 103 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il deposito telematico del ricorso che non contenga l’indicazione dei dati identificativi di tutti i ricorrenti, in difformità dalle regole tecnico-operative per la formazione del fascicolo digitale, integra una irregolarità del deposito. Ove il difensore non provveda alla regolarizzazione nonostante i rinvii disposti dal giudice, il ricorso è improcedibile. La declaratoria consegue alla violazione delle prescrizioni del D.P. 126/2022, modificato dal D.P. 115/2024, e delle istruzioni di giugno 2024, e comporta la compensazione delle competenze legali ai sensi dell’art. 31 c.g.c., con nulla per le spese di giudizio.
Il Fatto
Un gruppo di pensionati ha adito la Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo chiedendo l’adeguamento delle pensioni ai principi degli artt. 3, 36 e 38 Cost. e degli artt. 21, 25 e 33 CEDU. Nel merito, i ricorrenti hanno censurato l’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022, che ha sterilizzato la rivalutazione automatica delle pensioni di importo superiore a tre volte il minimo Inps per il biennio 2023-2024, chiedendo la rimessione alla Corte costituzionale.
L’INPS si è costituito richiamando la giurisprudenza della stessa Sezione e la Corte cost. n. 19/2025, chiedendo il rigetto integrale del ricorso e la condanna alle spese. La causa è stata trattata all’udienza del 17 marzo 2026.
La Motivazione della Corte
La Corte non affronta il merito della questione perequativa. Rileva, in via pregiudiziale, che il ricorso è stato preso in carico dalla Segreteria con osservazioni e riserve, perché nella procedura di deposito mediante il sistema DAeD non sono stati inseriti i dati di tutti i ricorrenti.
La difformità rispetto alle vigenti regole e istruzioni tecnico-operative — D.P. 126/2022, modificato dal D.P. 115/2024, e istruzioni di giugno 2024 — impedisce la corretta formazione del fascicolo digitale di giudizio. Il deposito, dunque, è irregolare.
Il difensore dei ricorrenti non ha proceduto alla regolarizzazione, nonostante i rinvii disposti proprio per consentirla. In particolare, non ha riproposto il deposito con l’indicazione, nella piattaforma istituzionale, dei nominativi e dei codici fiscali degli altri 129 ricorrenti.
Da qui la declaratoria di improcedibilità del ricorso. La Corte compensa le competenze legali ai sensi dell’art. 31 c.g.c. e nulla dispone per le spese di giudizio. La decisione è assunta all’esito della camera di consiglio del 17 marzo 2026.
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Nota della Redazione
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