Onere di allegazione e prova dell’invalidità pensionabile davanti alla Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 66 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità pensionistica davanti alla Corte dei conti il ricorrente che intenda contestare la rideterminazione in peius del grado di invalidità deve allegare in modo compiuto e specifico i motivi di censura della valutazione effettuata dalla commissione medica. Il giudice contabile non è organo amministrativo di seconda istanza: non può riesaminare nel merito la valutazione sanitaria in assenza di profili critici ritualmente sollevati. La consulenza tecnica d’ufficio non è una prova, ma un mezzo istruttorio di valutazione di fatti già acquisiti: non può supplire alla carenza dell’impianto probatorio né esonerare la parte dall’onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa.

Il Fatto

Una dipendente di una struttura ospedaliera, riconosciuta in passato inabile al 100%, veniva sottoposta a revisione sanitaria dal competente Centro medico legale dell’INPS. All’esito della revisione il grado di invalidità veniva rideterminato al 67%, con conseguente venir meno del beneficio previsto dall’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000.

La lavoratrice presentava domanda all’INPS per il riconoscimento del beneficio, senza ottenere risposta, e proponeva ricorso davanti alla Corte dei conti, chiedendo l’accertamento, previa CTU, di un grado di invalidità superiore al 74%. L’INPS eccepiva l’inammissibilità della domanda, sostenendo che il riconoscimento del beneficio presupporrebbe il collocamento a riposo e la liquidazione del trattamento di quiescenza, e ne contestava comunque la fondatezza.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile rigetta il ricorso rilevando un difetto di allegazione. La ricorrente si è limitata a esporre i fatti di causa e a dare contezza del verbale della commissione sanitaria, che in sede di revisione ha rideterminato in peius il grado di invalidità, senza indicare in alcun modo i motivi di censura della valutazione effettuata.

Il ricorso si sostanzia, quindi, in una mera elencazione sintetica di fatti, priva di alcun vaglio critico da sottoporre al giudice. La commissione aveva dato atto della remissione in corso delle patologie con motivazione succinta, ma idonea a dare contezza della situazione in atto, e tale motivazione non è stata in alcun modo censurata.

La Corte afferma un principio di ordine processuale: il giudice contabile non può essere considerato un organo amministrativo di seconda istanza. Il suo sindacato verte su eventuali profili critici del procedimento adottato, che nel caso di specie non vengono sollevati. Ne deriva il mancato assolvimento dell’onere probatorio in capo alla ricorrente, che non ha argomentato in maniera compiuta e scientifica i motivi per cui l’invalidità dovrebbe ritenersi superiore al 74%.

Sulla richiesta di CTU la Corte richiama il principio per cui la carenza dell’impianto probatorio non può essere compensata tramite consulenza tecnica d’ufficio, in virtù del principio della domanda e di disponibilità delle fonti di prova. La CTU non è una prova vera e propria, ma un mezzo istruttorio e uno strumento di valutazione di fatti già acquisiti altrimenti. Come rilevato dalla giurisprudenza contabile, essa non può esonerare la parte dal fornire la prova dei fatti che, in base ai principi sull’onere della prova, deve dimostrare il soggetto che fa valere la pretesa.

Il ricorso è quindi rigettato. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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