Giudizio di resa del conto estinto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 22 del 29.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di resa del conto disciplinato dagli artt. 141 e ss. c.g.c., avviato in forma monocratica, la definizione compete al giudice monocratico con sentenza, restando la fase collegiale destinata esclusivamente a definire l’opposizione al decreto di fissazione del termine ai sensi dell’art. 142 c.g.c.. Il deposito del conto da parte dell’ente, intervenuto anteriormente alla scadenza assegnata, determina l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, che va dichiarata con sentenza in quanto il decreto monocratico non è idoneo a esprimere una motivazione. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto ai sensi degli artt. 145 e ss. c.g.c.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti promuoveva il giudizio per la resa del conto di un agente contabile di un Comune, per gli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021. Il ricorso era depositato presso la sezione.

Il giudice designato accoglieva il ricorso e con decreto assegnava all’agente contabile il termine perentorio per il deposito del conto all’ente e a quest’ultimo il termine per il deposito presso la sezione giurisdizionale. Nelle more del deposito e della notifica del decreto, il Comune provvedeva al deposito dei conti.

La Procura depositava poi istanza per la fissazione dell’udienza, ai fini della definizione del giudizio. All’udienza il Pubblico Ministero concludeva chiedendo di dichiarare il non luogo a provvedere, essendo l’obbligo adempiuto per intero, anziché l’estinzione per cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il giudice affronta anzitutto una questione di ordine processuale: la definizione del giudizio di resa del conto. Una volta avviato il giudizio in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., la sua definizione spetta al giudice monocratico con sentenza, anch’essa monocratica, ai sensi dell’art. 144 c.g.c.. La fase collegiale resta esclusivamente destinata a definire l’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine ai sensi dell’art. 142 c.g.c.

Il giudice richiama a sostegno le pronunce della Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia n. 227/2023 e della Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia n. 389/2023, che condivide.

Sul piano della forma, il giudice osserva che il decreto monocratico, ai sensi dell’articolo 41 comma 4 del C.G.C., non richiederebbe motivazione. Di conseguenza aderisce alla tesi secondo cui il provvedimento espresso che dichiari motivatamente l’estinzione del giudizio per resa di conto deve essere costituito dalla sentenza. Richiama la Sezione giurisdizionale Lombardia n. 36/2024, la Sezione giurisdizionale Basilicata n. 14/2024, la Sezione giurisdizionale Liguria n. 63/2024 e la Sezione giurisdizionale Veneto n. 101/2024.

Poiché i conti risultano depositati anteriormente ai termini assegnati e il P.M. ha chiesto la fissazione dell’udienza, il giudice procede alla definizione del giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto da parte del magistrato designato, nell’ambito degli artt. 145 e ss. c.g.c. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *