Soggettività passiva del CTD e metodo di calcolo dell’imposta unica sulle scommesse (Cass. civ. Sez. 5 n. 8245 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica sulle scommesse, il titolare della ricevitoria (o centro di trasmissione dati) che opera per conto di un bookmaker estero non concessionario è soggetto passivo d’imposta in solido con quest’ultimo, e l’imposta si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo di stabilimento. Il metodo di calcolo su base forfettaria, che ragguaglia la base imponibile al triplo della media provinciale della raccolta dell’anno precedente con aliquota dell’8%, è applicabile ai soggetti che non abbiano aderito al regime di regolarizzazione e non presenta profili di illegittimità costituzionale né contrasto con il diritto unionale, essendo finalizzato a ristabilire la parità di condizioni tra concessionari e operatori non autorizzati. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190 del 2014 è manifestamente infondata, trattandosi di accertamento induttivo su base presuntiva che non esclude la prova contraria. Sotto il profilo processuale, è inammissibile il ricorso per cassazione la cui esposizione dei fatti consista nella trascrizione integrale di una sentenza diversa da quella impugnata, riguardante altro contribuente e altro rapporto impositivo.

Il Fatto

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli emetteva nei confronti della contribuente, titolare di una ricevitoria, un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2016 avente ad oggetto l’imposta unica sulle scommesse sportive, indicandola quale responsabile d’imposta e il bookmaker comunitario quale responsabile in solido. La CTP di Bergamo respingeva il ricorso della contribuente, mentre la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia accoglieva parzialmente l’appello, limitatamente al profilo delle sanzioni. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione sia l’Agenzia sia la contribuente.

La Motivazione della Corte

La Corte ha disposto preliminarmente la riunione dei ricorsi, in quanto diretti avverso la medesima sentenza d’appello, e ha rilevato l’inammissibilità del ricorso dell’Agenzia, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3), c.p.c. L’Amministrazione aveva infatti affidato l’esposizione dei fatti alla trascrizione integrale, con tecnica “copia-incolla”, di una sentenza del tutto diversa da quella impugnata, pronunciata con riguardo ad un diverso contribuente e ad un diverso rapporto impositivo.

Quanto al ricorso della contribuente, la Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate. Con il primo motivo la ricorrente deduceva la carenza di soggettività passiva del centro di trasmissione dati e l’erroneità del metodo di liquidazione. Sul punto, la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento — a partire dall’ordinanza n. 8757 del 2021 — secondo cui sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi d’imposta sia nei confronti del titolare della ricevitoria sia del bookmaker estero privo di concessione, in rapporto di solidarietà paritetica, essendo esclusa ogni discriminazione tra operatori in base al luogo di stabilimento. L’art. 1, comma 945, l. n. 208 del 2015, richiamato dalla ricorrente, si limita a modificare il metodo di calcolo senza incidere sui presupposti applicativi dell’imposta.

Quanto al metodo di calcolo, la Corte ha ritenuto legittima l’applicazione della metodologia induttiva che ragguaglia la base imponibile alla base forfettaria del triplo della media provinciale ai sensi dell’art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190 del 2014, applicabile ai soggetti che non abbiano aderito al regime di regolarizzazione. La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale e ha escluso la contrarietà al diritto unionale, trattandosi di normativa volta a ristabilire la parità di condizioni tra concessionari della rete statale e operatori privi di concessione.

La Corte ha quindi rigettato il ricorso della contribuente, definito in conformità alla proposta di definizione accelerata, condannandola al pagamento in favore della Cassa delle Ammende e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato. Ha invece escluso il raddoppio del contributo nei confronti dell’Agenzia, istituzionalmente esonerata dal materiale versamento per il meccanismo della prenotazione a debito, e ha compensato integralmente le spese per la reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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