L’estinzione del reato preclude recidiva e prescrizione (Cass. pen. Sez. 6 n. 14643 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di estinzione del reato, conseguente al decorso dei termini e al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., comporta l’estinzione del reato e degli effetti penali anche ai fini della recidiva, come espressamente previsto dall’art. 106, comma 2, cod. pen. Tale estinzione opera ipso iure e non richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell’esecuzione. Ne consegue che non può tenersi conto del reato estinto ai fini della contestazione della recidiva, la cui esclusione è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.

Il Fatto

Il Tribunale di Reggio Calabria aveva condannato l’imputato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, commesso il 13/03/2014. La Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena ritenendo l’equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la contestata recidiva. Avverso tale sentenza, il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 161 cod. pen., per l’intervenuta prescrizione del reato, e in relazione agli artt. 99 cod. pen. e 445 cod. proc. pen., per l’illegittima applicazione della recidiva, fondata su precedenti sentenze di patteggiamento ormai estinte.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il consolidato orientamento per cui l’estinzione del reato ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen. determina l’estinzione di tutti gli effetti penali, ivi compresa l’idoneità del reato a costituire titolo per la recidiva. Tale effetto è espressamente sancito dall’art. 106, comma 2, cod. pen. e opera ipso iure, senza necessità di una pronuncia formale del giudice dell’esecuzione, come chiarito dal richiamo ai precedenti Sez. 6, n. 6673 del 2016 e Sez. 3, n. 19954 del 2017.

Nel caso di specie, a carico dell’imputato risultavano due sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, divenute irrevocabili rispettivamente il 18/07/2001 e il 30/07/2008, per le quali era stata concessa la sospensione condizionale. La Corte ha verificato che, in entrambi i casi, il termine quinquennale previsto dall’art. 445, comma 2, cod. proc. pen. era ampiamente decorso prima della commissione del reato per cui si procedeva, risalente al 13/03/2014. Ne derivava l’obbligo di disapplicare la recidiva, come correttamente eccepito dalla difesa sin dal giudizio di appello.

Esclusa la recidiva, il termine di prescrizione del reato di resistenza a pubblico ufficiale è stato quindi calcolato senza l’aumento previsto per tale circostanza aggravante. La Corte ha accertato che il reato si era estinto per intervenuta prescrizione il 13/09/2021, ben prima della sentenza di appello. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è stata conseguentemente annullata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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