Estinzione giudizio contabile per decesso convenuto e richiesta pm (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 204 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, la richiesta di estinzione avanzata dall’attore pubblico e non opposta dalla difesa del convenuto consente al Collegio di dichiarare l’estinzione del giudizio quando ne ravvisi i presupposti. La declaratoria resta giustificata anche in presenza dell’interruzione del processo determinata dal decesso del convenuto. La definizione per estinzione non comporta condanna alle spese, con la formula “nulla per le spese”. Il Collegio non è tenuto a pronunciarsi sulle eccezioni preliminari di rito quando il giudizio si chiude per la richiesta condivisa delle parti.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale conveniva in giudizio il convenuto contestando la responsabilità amministrativa per un danno all’erario derivante dal risarcimento riconosciuto a una terza persona per l’asserito erroneo trattamento di una frattura del collo del femore, causata da un sinistro stradale.

All’udienza del 5 novembre 2010 la Sezione disponeva, con ordinanza a verbale e con il consenso del Pubblico Ministero, la sospensione del giudizio contabile in attesa del passaggio in giudicato della sentenza del giudizio civile promosso dal convenuto nei confronti dell’azienda sanitaria. Definito il pregiudicante, il Procuratore regionale chiedeva la prosecuzione del giudizio ai sensi dell’art. 107 del codice di giustizia contabile e la fissazione dell’udienza. La difesa eccepiva l’estinzione per inosservanza del termine perentorio trimestrale e il difetto di legittimazione attiva, depositando poi estratto per riassunto degli atti di morte del convenuto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende le mosse dalla richiesta di estinzione formulata all’udienza pubblica dal Pubblico Ministero, il quale rilevava che nel caso di specie non vi era stato alcun illecito arricchimento. La difesa ha preso atto della richiesta e non si è opposta.

Su queste premesse la Corte ravvisa i presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio. La formula accolta è quella della estinzione richiesta dalle parti, con la precisazione che il processo era peraltro interrotto per decesso del convenuto, circostanza documentata dalla difesa.

Il percorso argomentativo è essenziale. Il Collegio non esamina nel merito la contestazione della responsabilità amministrativa né la quantificazione del danno, e non si pronuncia espressamente sulle eccezioni preliminari di rito sollevate dalla difesa, ossia l’inosservanza del termine perentorio ex art. 107 del codice di giustizia contabile e il difetto di legittimazione attiva. La definizione del giudizio avviene esclusivamente sul rilievo della richiesta condivisa dalle parti e dell’intervenuta interruzione.

Quanto alle spese, la Corte statuisce il “nulla per le spese”, coerentemente con la definizione del giudizio per estinzione e con l’assenza di una soccombenza da regolare. La decisione è assunta in camera di consiglio e depositata in segreteria nei modi di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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