Pensione di reversibilità all’orfano inabile: vivenza a carico da provare con rigore (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 203 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La pensione di reversibilità spettante all’orfano maggiorenne inabile a proficuo lavoro presuppone, oltre al requisito sanitario, la vivenza a carico, che postula due condizioni concorrenti: la non autosufficienza economica del superstite e il pregresso mantenimento in via continuativa e prevalente da parte del genitore defunto. La convivenza, di per sé, non esaurisce la prova, né lo stato di invalidità civile si identifica con l’inabilità al proficuo lavoro richiesta dalla disciplina previdenziale. L’onere probatorio grava sul ricorrente ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. e si fa tanto più rigoroso quanto maggiore è il tempo trascorso dalla morte del dante causa.

Il Fatto

La ricorrente chiedeva al Giudice monocratico per le pensioni della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, il riconoscimento della quota di pensione di reversibilità del padre, ex dipendente del Ministero degli Interni e titolare di pensione pubblica, deceduto nel 1986. Si qualificava orfana inabile al 100% fin dalla data della morte del genitore, affetta da sindrome schizofrenica con sintomi regressivi e autismo.

Esponeva di avere presentato domanda amministrativa nel 2021 tramite un patronato, a mezzo pec, senza ottenere risposta. L’INPS eccepiva l’inammissibilità per mancanza di domanda amministrativa e, in subordine, il rigetto per difetto dei presupposti, contestando in particolare la vivenza a carico dopo un lasso di tempo così lungo dal decesso. Sollevava inoltre eccezione di prescrizione dei diritti vantati.

La Motivazione della Corte

Il Giudice respinge in via pregiudiziale l’eccezione di inammissibilità: la ricorrente ha documentato di avere presentato la domanda amministrativa, ancorché tramite pec e per il tramite di un patronato, circostanza non contestata dall’Istituto. Nel merito, il ricorso è infondato.

Il quadro normativo è ricostruito attraverso gli artt. 81, 82 e 85 del d.P.R. n. 1092/1973, l’art. 22 della legge n. 903/1965 e il rinvio operato dall’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995. L’art. 82 richiede, per l’orfano maggiorenne, l’inabilità permanente a proficuo lavoro, la convivenza a carico e lo stato di nullatenenza. L’art. 85 precisa che l’orfano si considera a carico quando il pensionato gli forniva, in tutto o in parte preponderante, i necessari mezzi di sussistenza.

La decisione si fonda sull’orientamento della Cassazione richiamato nel provvedimento: la prova della vivenza a carico non è esaurita dalla dimostrazione della convivenza, occorrendo provare che il genitore defunto provvedeva in via continuativa e in misura totale o quanto meno prevalente al mantenimento del figlio inabile (Cass., Sez. lav., n. 15440 del 10 agosto 2004, che richiama Cass. n. 1979 del 26 marzo 1984). Il Giudice richiama altresì il coeso orientamento di legittimità (Cass. n. 11966 del 9 giugno 2015, n. 24517 del 2014, n. 14346 del 13 luglio 2016) e la necessità che i due elementi si integrino “come due facce dello stesso fenomeno” (Cass. n. 18520 del 25 agosto 2006).

La ricorrente si è limitata ad affermare in astratto la sussistenza dei requisiti, senza offrire alcuna circostanziata e documentata prova. La condizione economica ex art. 85 del testo unico deve essere puntualmente documentata mediante l’allegazione di elementi fattuali comprovanti il sostegno totalitario o preponderante del dante causa. Quanto al requisito sanitario, il Giudice rileva che la nozione di inabilità al proficuo lavoro non coincide con il diritto all’assegno di inabilità per invalidi civili, richiamando C. conti, Sez. Sicilia, sent. n. 592/2021, e Corte cost. sent. n. 419/1999 in ordine alla diversa finalità delle prestazioni, assistenziale l’una e solidaristica l’altra.

Dalla genericità del ricorso e dalla mancanza di prova dei fatti costitutivi del diritto consegue il rigetto. Le spese legali sono compensate in ragione della peculiarità della fattispecie e della mancata pronuncia amministrativa dell’INPS; nulla sulle spese di giudizio per il principio di gratuità di cui all’art. 10 della legge n. 522/1973.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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