Estinzione del giudizio contabile per decesso e intrasmissibilità del debito agli eredi (Corte dei Conti Sez. III App. n. 197 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, il decesso della parte appellante nel corso del grado di impugnazione determina l’estinzione del processo per impossibilità di riassunzione nei confronti degli eredi. La sentenza di condanna impugnata passa in giudicato, ma il debito risarcitorio accertato non si trasmette agli eredi per insussistenza dei relativi presupposti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994 e dell’art. 188 c.g.c.. Restano a carico delle parti le spese del giudizio estinto.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte, in accoglimento della domanda della Procura regionale, aveva condannato l’appellante al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno erariale derivante dalla mancata restituzione al Consiglio dei contributi consiliari erogati per gli anni 2013 e 2014, il cui utilizzo era stato valutato come non regolare dalle deliberazioni nn. 79/2014 e 61/2015 della Sezione regionale di controllo, emesse a seguito di verifica ex art. 1, commi 10 ss., del d.l. n. 174/2012, conv. con l. n. 213/2012.
Dopo una prima fase definita con declaratoria di difetto di giurisdizione e una successiva sentenza di questa Terza Sezione d’Appello che aveva ritenuto sussistere la giurisdizione contabile, la Procura aveva riassunto il giudizio e la Sezione regionale aveva accolto le conclusioni attoree. L’appellante aveva impugnato la sentenza, dolendosi della ricostruzione del fatto e proponendo, in subordine, la riduzione del debito. Nel corso del giudizio è intervenuto il decesso dell’appellante, avvenuto il 25 dicembre 2021, documentato con certificato di morte depositato il 28 maggio 2024.
La Motivazione della Corte
La questione centrale riguarda gli effetti del decesso della parte appellante sul giudizio di responsabilità amministrativa e sulla trasmissibilità agli eredi del debito risarcitorio. Il Collegio richiama l’art. 108, comma 6, c.g.c., che disciplina la declaratoria di estinzione del processo quando la parte colpita da evento interruttivo non sia stata riassunta nei termini.
Rileva la Corte che, nella specie, non sussistono i presupposti per la riassunzione nei confronti degli eredi. Il pubblico ministero contabile, all’udienza di discussione, ha chiesto la declaratoria di estinzione, e il Collegio, preso atto delle richieste della parte appellante e delle conclusioni della Procura Generale, ha dichiarato estinto il giudizio.
L’estinzione produce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto. Resta ferma la disciplina dei limiti della trasmissibilità agli eredi del debito risarcitorio.
Il punto qualificante concerne proprio quest’ultimo profilo. La Corte esclude che il debito accertato in primo grado si trasmetta agli eredi. A sostegno richiama il combinato disposto dell’art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994 e dell’art. 188 c.g.c., rilevando l’insussistenza dei presupposti della trasmissione. Il Collegio si richiama, sul punto, a due propri precedenti: Corte conti Terza Centrale Appello 288/2021 e 474/2023.
Ne deriva che l’estinzione del giudizio di appello non travolge il giudicato formatosi sulla condanna, ma ne delimita gli effetti soggettivi, escludendo la successione nel debito in capo agli eredi. Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute, secondo la disciplina applicata.
Nota della Redazione
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