Responsabilità erariale per esproprio illegittimo e mancata esecuzione della sentenza (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 21 del 05.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile da danno erariale indiretto, il dies a quo della prescrizione va individuato nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato, poiché solo in quel momento il danno transita da potenziale ad attuale. La condotta degli amministratori che adottano provvedimenti espropriativi e di acquisizione sanante in assenza dei presupposti di legge, e che non danno esecuzione alla sentenza del giudice amministrativo, integra colpa grave. Il potere riduttivo ex art. 52 r.d. n. 1214/1934 consente di rideterminare l’addebito in considerazione della vicenda complessiva di cattiva amministrazione e del concorso di terzi, con importi comprensivi di interessi e rivalutazione.

Il Fatto

Una vicenda espropriativa protrattasi per circa cinquant’anni ha interessato un terreno di proprietà privata, occupato d’urgenza nel 1973 per realizzarvi un ambulatorio pubblico. Nel 2014 il bene è stato concesso in comodato quarantennale a un privato per una nuova destinazione commerciale. Nel 2015 il Comune ha proceduto all’espropriazione, poi annullata in autotutela; nel 2016 ha disposto l’acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, a sua volta annullata dal giudice amministrativo. Il proprietario ha proposto ricorso per ottemperanza, definito con condanna alle spese dell’ente.

La Procura regionale ha citato amministratori, consiglieri e dirigenti per il danno erariale derivante dalle condanne alle spese e dai compensi ai legali, quantificato complessivamente in oltre ventunomila euro. Alcuni convenuti hanno chiesto il rito abbreviato, altri hanno versato quanto richiesto, altri ancora si sono opposti contestando la responsabilità e la prescrizione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto dichiarato la cessazione della materia del contendere nei confronti della dirigente che aveva versato l’importo richiesto, ritenendo integrata la sopravvenuta soddisfazione piena del diritto azionato, con condanna alle spese per soccombenza virtuale.

In via preliminare è stata esaminata l’eccezione di prescrizione. Il Collegio ha richiamato il principio delle Sezioni Riunite n. 14/QM/2011, secondo cui, nel danno indiretto, il dies a quo decorre dall’emissione dei titoli di pagamento al terzo danneggiato, e ha verificato cronologicamente i mandati, dichiarando prescritta la sola pretesa relativa al mandato più risalente.

Nel merito, la Corte ha distinto tre episodi. Quanto ai fatti del 2015, ha assolto l’assessore entrato in carica dopo la stipula del comodato, non essendovi prova della sua conoscenza della destinazione commerciale del bene, mentre ha ritenuto il sindaco pienamente consapevole della carenza di interesse pubblico all’esproprio di un immobile già concesso in godimento a un privato.

Riguardo all’acquisizione sanante del 2016, il Collegio ha osservato che l’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 richiede un interesse pubblico attuale, incompatibile con la destinazione del bene ad attività d’impresa privata, richiamando la giurisprudenza amministrativa sul percorso motivazionale rafforzato. La mancata menzione del comodato nei provvedimenti integra colpa grave.

Infine, sulla mancata esecuzione della sentenza del giudice amministrativo, la Corte ha qualificato la condotta di persistente inottemperanza come colpa gravissima, non essendo sufficiente l’evitato pregiudizio ulteriore a escludere la responsabilità per il diverso danno contestato. In ragione della vicenda complessiva e del concorso di terzi, il Collegio ha fatto applicazione del potere riduttivo, rideterminando gli importi a carico dei due convenuti e condannandoli alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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