Indebito pensionistico INPS: recupero tardivo e decadenza per le annualità prescritte (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 112 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991 impone all’INPS di formalizzare la richiesta di restituzione dell’indebito pensionistico, o quanto meno di avviare il procedimento di recupero, entro l’anno successivo alla verifica delle situazioni reddituali del pensionato. Il termine annuale decorre dal momento in cui l’ente ha la concreta possibilità di accedere alle dichiarazioni dei redditi e agli elementi informativi detenuti dall’Agenzia delle Entrate e non può essere dilatato dall’inerzia dell’Istituto. Ne consegue la non ripetibilità delle somme la cui pretesa di recupero sia stata comunicata oltre il termine, con condanna dell’INPS alla restituzione delle trattenute operate. Sulla tredicesima della pensione di reversibilità, la prescrizione quinquennale decorre dal primo atto interruttivo, con salvezza dei soli ratei maturati nel quinquennio anteriore.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di pensione di reversibilità dal dicembre 2002, ha riassunto davanti alla Corte dei conti il giudizio dopo la declinatoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario. L’INPS, con nota del giugno 2019, le aveva contestato un indebito di oltre ventottomila euro per somme erogate e non dovute dal novembre 2015 al luglio 2019, applicando la tabella F della legge n. 335 del 1995 e rideterminando al ribasso la prestazione in base ai redditi da lavoro dipendente dichiarati.

La pensionata ha contestato la tardività delle verifiche e del recupero, ha chiesto la restituzione delle trattenute mensili operate dal 2019, il pagamento della tredicesima mai corrisposta dal 2002 e il risarcimento del danno da maggiore aliquota IRPEF. L’Istituto ha eccepito la prescrizione sulla tredicesima e negato ogni pretesa risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Giudice muove dalla norma di riferimento e ricorda che, secondo la Cass. civ. sez. lav. n. 13918 del 2021, l’art. 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991 va letto nel senso che entro il termine annuale l’Istituto deve formalizzare la richiesta di restituzione o almeno iniziare il procedimento di recupero, portandolo a conoscenza del pensionato.

Il termine, però, non può decorrere prima che l’ente abbia accesso ai dati reddituali dell’Agenzia delle Entrate. Poiché la ricorrente ha presentato regolarmente le dichiarazioni, l’INPS avrebbe dovuto effettuare i conteggi e comunicare l’avvio del recupero entro l’anno successivo a ciascuna dichiarazione. La consulenza tecnica d’ufficio ha accertato le date di trasmissione dei modelli per gli anni d’imposta dal 2015 al 2019, confermando la tempestività degli adempimenti del contribuente.

La nota di recupero è stata inviata con raccomandata del giugno 2019. Non essendo provato il recapito, il Giudice ha ritenuto che essa debba intendersi conosciuta solo il 19 luglio 2019, quando la ricorrente vi ha dato riscontro tramite il difensore. Applicando il termine annuale alle date delle dichiarazioni, le somme relative al periodo 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2017 non sono ripetibili; la pretesa resta tempestiva per gli anni successivi.

Sulla tredicesima, mai erogata dal 2002, l’INPS ha eccepito la prescrizione quinquennale. Il primo atto interruttivo è la nota del 3 novembre 2019, sicché sono prescritti i ratei anteriori al novembre 2014. La Corte ha condannato l’Istituto al pagamento degli arretrati maturati dal novembre 2014, come quantificati dal c.t.u., con interessi e rivalutazione. Respinta, invece, la domanda di risarcimento per la maggiore aliquota IRPEF, estranea alla materia previdenziale e azionabile in sede tributaria. Le spese di lite sono state compensate per un terzo, con condanna dell’Istituto alla restante quota.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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