Indennità di funzione e operativa non pensionabili anche dopo la riforma Dini (Corte dei Conti Sez. III App. n. 79 del 23.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 9, della legge n. 335/1995 non ha abrogato, né espressamente né implicitamente, la disposizione speciale che esclude la pensionabilità dell’indennità di funzione e dell’indennità operativa spettanti al personale dei servizi di informazione. Opera, in senso inverso, il principio lex posterior generalis non derogat priori speciali, stante la specialità del regime retributivo e previdenziale di quel personale, sottratto ai principi comuni del pubblico impiego. Le indennità in questione hanno natura di rimborso forfettario di rischi, disagi e oneri connessi al servizio attivo e, venuta meno l’attività, viene meno anche la relativa esigenza di corresponsione. Alla non pensionabilità corrisponde peraltro un meccanismo compensativo, costituito dall’accantonamento di parte dell’indennità in un fondo previdenziale.

Il Fatto

Gli appellanti, ex dipendenti del comparto dei servizi di informazione poi confluiti nella speciale consistenza organica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e collocati in congedo dopo il 1° gennaio 1996, hanno chiesto la riliquidazione del trattamento di quiescenza con inclusione nella base di calcolo dell’indennità di funzione o di quella operativa godute in servizio.

Il giudice di prime cure aveva rigettato il ricorso collettivo, negando carattere pensionabile all’emolumento e richiamando il principio nomofilattico delle Sezioni riunite, oltre a respingere le questioni di legittimità costituzionale. Da qui l’appello, articolato in più motivi e in domande subordinate, tra cui la restituzione delle somme trattenute dall’Amministrazione a titolo d’imposta sul 40% dell’indennità.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Sezione rileva che le rinunce agli atti depositate da alcuni appellanti non producono effetto, non essendo state accettate dalla controparte, ai sensi dell’art. 110, comma 3, c.g.c. È invece accolta l’eccezione di inammissibilità della domanda di restituzione delle somme trattenute a titolo d’imposta: si tratta di domanda nuova, proposta per la prima volta in appello e come tale preclusa dall’art. 193 c.g.c.

La Corte esclude poi che possa farsi luogo alla richiesta istruttoria di produzione documentale. Richiama sul punto le acquisizioni già effettuate in primo grado, ritenute sufficienti a garantire il diritto di difesa, e osserva che l’eventuale acquisizione non sarebbe comunque utile alla luce delle considerazioni svolte.

Nel merito, l’appello è infondato alla luce del consolidato orientamento interpretativo contrario alle ragioni degli appellanti, espresso dalle sezioni centrali d’appello e dalle Sezioni riunite in sede nomofilattica, alle cui pronunce la Sezione dichiara di rinviare ai fini della motivazione, ai sensi dell’art. 17 delle norme di attuazione del c.g.c.

Il percorso argomentativo muove dalla constatazione che la disciplina del rapporto d’impiego di quel personale si sottrae ai principi generali del pubblico impiego: la relativa potestà normativa è devoluta, in via permanente, a fonti regolamentari, non pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, che delineano un regime atipico di applicazione esclusiva. Nel quadro così definito, le indennità in questione sono espressamente escluse dal computo nella base pensionabile.

La tesi dell’abrogazione implicita ad opera della riforma previdenziale del 1995 non regge: non è ravvisabile né abrogazione esplicita né incompatibilità tra norme, poiché la disciplina speciale conserva piena vigenza in forza del principio di specialità. Le indennità costituiscono rimborso forfettario dei disagi, dei pericoli e degli oneri connessi allo svolgimento dell’attività: tali esigenze vengono meno con la cessazione del servizio, e con esse la necessità della corresponsione.

Ulteriore conferma è tratta dalla circostanza che la legge di settore, pur abrogata, ha fatto salve le norme dei decreti attuativi rilevanti per il contenzioso del personale in quiescenza, assicurandone l’ultrattività. Quanto all’accantonamento di parte dell’indennità in un fondo previdenziale, la Corte osserva che esso costituisce il meccanismo compensativo della non pensionabilità: ammettere l’integrale quiescibilità duplicherebbe la valorizzazione dell’emolumento ai fini pensionistici.

Le censure di legittimità costituzionale sono dichiarate manifestamente infondate. La disciplina delle indennità è contenuta in norme regolamentari, sottratte al vaglio riservato alle leggi e agli atti aventi forza di legge ex art. 134 Cost. Nel merito, eventuali deroghe alla disciplina generale del pubblico impiego non violano il principio di eguaglianza, data la peculiare natura della normativa di settore, mentre la giurisprudenza costituzionale esclude un obbligo di corrispondenza totale tra pensione e ultima retribuzione.

L’appello è dunque respinto e le spese di lite, non sussistendo i presupposti per la responsabilità processuale aggravata, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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