Estinzione del giudizio per definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018 (Cass. civ. Sez. V n. 575 del 08.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata della lite fiscale disciplinata dall’art. 6 d.l. n. 119/2018 produce l’estinzione del giudizio di legittimità quando nessuna delle parti abbia presentato, entro il 31 dicembre 2020, l’istanza di trattazione prevista dal comma 13 della medesima disposizione. L’estinzione del processo consegue automaticamente al decorso del termine, non essendo ostativa l’istanza di parte finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione, né la mancanza di un diniego della definizione poi impugnato. Per effetto dell’ultimo periodo del comma 13, le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione, con sei motivi, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, aveva accolto l’appello delle parti contribuenti in controversia relativa all’impugnazione di un avviso di accertamento per maggiori Irap e Iva per l’anno 2007.

La Commissione tributaria regionale aveva ravvisato un giudicato favorevole ai contribuenti formatosi nei confronti di un litisconsorte in una diversa annualità, ma su elementi comuni a quella in contestazione, invocabile ai sensi dell’art. 1306 cod. civ.; nel merito, secondo il principio della ragione più liquida, aveva condiviso le osservazioni delle parti appellanti sulla regolarità del proprio operato, escludendo l’antieconomicità dei finanziamenti, l’indeducibilità dei costi di consulenza e delle spese di sponsorizzazione e l’omessa contabilizzazione dei dividendi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la questione dell’intervenuta definizione agevolata della lite. La società contribuente aveva depositato istanza di trattazione finalizzata a ottenere la declaratoria di estinzione del giudizio, avendo aderito alla definizione di cui all’art. 6 d.l. n. 119/2018 e pagando il dovuto.

Il Collegio rileva che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione prevista dal comma 13 dell’art. 6 d.l. n. 119/2018. Tale non può ritenersi l’istanza della controricorrente finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione del giudizio.

Non risulta inoltre intervenuto alcun diniego della definizione, poi impugnato, né l’Ufficio ha contestato, all’interno di questo giudizio, le allegazioni e produzioni della società contribuente sul punto.

Pertanto, ai sensi del comma 13 dell’art. 6 d.l. n. 119/2018, il processo — avente ad oggetto l’impugnativa dell’accertamento emesso nei confronti della società — si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020. Ai sensi dell’ultimo periodo della medesima disposizione, le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

La Corte dichiara conseguentemente l’estinzione del giudizio per l’intervenuta definizione della lite, senza esaminare nel merito i motivi di ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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