Interposizione soggettiva: rilievo del possesso effettivo del reddito anche per società di capitali (Cass. civ. Sez. 5 n. 6055 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 imputa al contribuente i redditi formalmente intestati ad altro soggetto quando, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, risulti che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona. La norma si applica a qualsiasi ipotesi di interposizione, sia fittizia che reale, e non è limitata dalla tipologia di reddito oggetto di accertamento, estendendosi anche al reddito d’impresa e all’ipotesi in cui l’interposto sia una società di capitali. Non è richiesta la prova di un accordo simulatorio coinvolgente tutti i partecipanti all’operazione, né la finalità esclusiva di risparmio fiscale, essendo sufficiente che il fatto ignoto (l’effettivo possesso del reddito) sia desumibile da quello noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate, a seguito di processi verbali di constatazione, accertava che una società (la società interposta) aveva acquistato un immobile industriale e lo aveva rivenduto, nella stessa giornata, a una società di leasing, la quale aveva contestualmente concesso l’immobile in locazione finanziaria alla società contribuente. La plusvalenza realizzata nella rivendita era stata poi riversata, attraverso il legale rappresentante, alla società contribuente, per il tramite della sua controllante.
L’Ufficio, ritenendo che i contratti fossero simulati sotto il profilo soggettivo, con la società interposta quale mero schermo, emetteva avviso di accertamento ai fini IRES e IRAP recuperando a tassazione la plusvalenza in capo alla società contribuente. La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della società, ma la Commissione Tributaria Regionale, in sede di appello, annullava l’avviso, escludendo sia la simulazione relativa sia l’interposizione reale per difetto della finalità esclusiva del risparmio fiscale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati prioritariamente i motivi riguardanti l’interposizione, ribadisce che il meccanismo volto a riallineare l’attività svolta da un altro soggetto all’effettivo percettore dei redditi è quello previsto dall’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973. La norma consente all’Ufficio di utilizzare elementi indiziari dotati di pregnanza presuntiva per accertare il possesso effettivo del reddito per interposta persona, senza che sia necessario un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale tra il fatto noto e quello ignoto.
La Corte chiarisce che l’oggetto della prova non attiene agli elementi costitutivi dell’interposizione, ma solo all’effettivo possesso del reddito da parte del soggetto interponente. Tale ricostruzione, fondata sulla prevalenza della sostanza sulla forma, non è limitata dalla tipologia di reddito e si estende anche al reddito d’impresa e all’ipotesi in cui l’interposto sia una società di capitali, come già precisato da precedenti pronunce.
Viene inoltre superata la distinzione tra interposizione fittizia e interposizione reale: l’art. 37, comma 3, si riferisce a qualsiasi ipotesi di interposizione, anche a quella reale e all’uso improprio di un legittimo strumento giuridico, senza che rilevi la dimostrazione di un accordo simulatorio né di un comportamento fraudolento del contribuente.
La sentenza impugnata si pone in contrasto con tali principi laddove ha escluso l’imputabilità della plusvalenza alla società contribuente per mancata prova del coinvolgimento delle altre società nell’accordo simulatorio, e ha negato l’interposizione reale per difetto della finalità esclusiva di risparmio fiscale. La Corte rileva che il giudice d’appello non ha disconosciuto gli elementi presuntivi addotti dall’Ufficio, omettendo di considerarne alcuni di indiscussa pregnanza e attribuendo invece rilevanza alla regolarità formale delle operazioni, che costituisce proprio lo strumento per mascherare la realtà effettiva.
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Nota della Redazione
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