Estinzione del giudizio per definizione agevolata e spese (Cass. civ. Sez. V n. 602 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 186 e segg., legge n. 197 del 2022 determina estinzione del giudizio di legittimità quando l’atto impositivo sia ricompreso nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023 e non risulti, allo stato, alcun diniego ai sensi del comma 200 della medesima legge. In tal caso le spese restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione dell’ultimo periodo del comma 198. L’inserimento nell’elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dalla legge.
Il Fatto
La contribuente riceveva tre avvisi di accertamento dall’Agenzia delle Entrate per IRPEF relative agli anni di imposta 2005, 2006 e 2007. La rettifica era fondata sull’art. 38, quarto e quinto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, per incongruenza del reddito dichiarato rispetto agli indici di capacità contributiva rilevati. L’ufficio rideterminava il reddito in cifre superiori a quelle dichiarate per ciascun anno.
La contribuente proponeva istanza di accertamento con adesione, senza esito, quindi impugnava gli atti dinanzi alla C.t.p. di Trento, che respingeva i ricorsi riuniti. In appello la C.t.r. del Trentino-Alto Adige accoglieva parzialmente il gravame, annullando l’accertamento fondato sull’acquisto del 50% della nuda proprietà di due immobili. L’ufficio ricorreva per cassazione; la contribuente resisteva con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Prima di esaminare i motivi, la Corte rileva che in data 05/10/2023 la contribuente ha depositato istanza di estinzione del giudizio, allegando di aver aderito alla definizione agevolata di cui alla legge n. 197 del 2022 e producendo copia della domanda e delle quietanze di versamento della prima rata per ciascun anno di imposta.
Il contenzioso riguarda un atto impositivo compreso nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023, disposizione diretta a ridurre i tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità. L’inserimento nell’elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., legge n. 197 del 2022.
La Corte applica quindi il comma 198 dell’art. 1 della legge citata e dà atto che, allo stato, non risulta alcun diniego ai sensi del comma 200. Su queste basi il processo va dichiarato estinto.
Quanto alle spese, la Corte applica il criterio espressamente previsto dall’ultimo periodo del comma 198: le spese restano a carico di chi le ha anticipate. La pronuncia non esamina nel merito i motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale, assorbiti dalla causa estintiva sopravvenuta.
Nota della Redazione
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