L’ingiunzione di pagamento come atto della riscossione e l’inammissibilità del motivo misto in cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 12188 del 01.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, cumulando i diversi parametri di cui all’art. 360, primo comma, numeri 3, 4 e 5, c.p.c., affidi alla Corte il compito improprio di ricondurre la doglianza a un canone censorio specifico. La doppia conforme preclude il riesame del fatto in sede di legittimità anche quando il giudice d’appello abbia aggiunto argomenti ulteriori a sostegno della decisione confermata. L’accertamento della natura dell’atto presupposto all’ingiunzione di pagamento, compiuto dal giudice tributario di merito, non è censurabile in cassazione se il ricorrente non ne illustra il contenuto rilevante e non deduce la violazione dei canoni interpretativi.
Il Fatto
Un Comune proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria che aveva respinto il suo appello. La controversia traeva origine dall’ingiunzione di pagamento notificata dalla società concessionaria della riscossione per conto del Consorzio di bonifica, con cui era richiesto il pagamento di un contributo consortile. Il Comune deduceva che l’atto impugnato non era stato preceduto dalla notifica degli avvisi di accertamento, assumendo che le raccomandate postali prodotte in giudizio dalla concessionaria contenessero solo richieste formali di pagamento e non i presupposti atti impositivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, esaminando distintamente i motivi proposti. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché configurato come motivo cd. misto, in quanto il ricorrente vi aveva cumulato contestazioni di violazione di legge, omessa pronuncia e omesso esame di un fatto decisivo, senza indicare il canone censorio di riferimento. Sul punto la Corte ha precisato che non è consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, atteso che la violazione di norme di diritto presuppone accertati gli elementi di fatto, mentre il vizio di motivazione tende proprio a rimetterli in discussione.
In ogni caso, la Corte ha rilevato che il giudice regionale aveva espressamente affermato che l’ingiunzione era stata preceduta dalla notifica degli avvisi di accertamento, sicché non sussisteva alcuna omessa pronuncia. La diversa lettura proposta dal Comune integrava un inammissibile apprezzamento di merito in sede di legittimità, aggravato dal vizio di autosufficienza per la mancata illustrazione del contenuto rilevante degli atti presupposti.
La Corte ha inoltre ravvisato la preclusione da doppia conforme, osservando che la decisione di secondo grado, pur avendo aggiunto argomentazioni ulteriori, si fondava sul medesimo iter logico-argomentativo della pronuncia di primo grado in relazione ai fatti principali della causa. Ha quindi richiamato il principio per cui tale preclusione opera anche quando il giudice d’appello rafforzi o precisi la statuizione già assunta.
Quanto al secondo e al terzo motivo, concernenti la natura degli atti notificati e la mancata indicazione delle modalità di impugnazione, la Corte li ha esaminati congiuntamente, dichiarandoli inammissibili. Il giudice regionale aveva qualificato le raccomandate come avvisi di accertamento e di quantificazione del contributo, e il Comune si era limitato a opporre una diversa lettura degli atti, senza dedurre la violazione dei canoni interpretativi né illustrarne il contenuto rilevante. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con conferma dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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