La PAS richiede la disponibilità delle aree anche per le opere connesse (TAR Emilia-Romagna n. 847 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili presuppone, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 28/2011, la disponibilità giuridica delle aree su cui insiste l’intervento, ivi comprese quelle interessate dal passaggio delle opere di connessione alla rete elettrica. Le strade vicinali ad uso pubblico, pur assimilate alle strade comunali quanto al regime di circolazione, restano di proprietà dei frontisti: l’uso pubblico non attribuisce all’Amministrazione il potere di disporne al di fuori delle procedure espropriative, né consente al privato di utilizzarle senza titolo. La procedura espropriativa di cui all’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 190/2024 non è attivabile d’ufficio né retroattivamente, richiedendo una formale opzione del proponente nell’ambito delle procedure avviate dopo la sua entrata in vigore. La legittimità di una sola delle ragioni poste a base di un provvedimento plurimotivato è sufficiente a sostenerlo in giudizio, con assorbimento delle censure relative alle altre.

Il Fatto

Una società agricola presentava al SUAP dell’Unione di Comuni Valmarecchia una PAS per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 5.996,76 kW nel Comune di Santarcangelo di Romagna, subentrando alla dante causa che aveva proposto l’istanza. La conferenza di servizi si concludeva negativamente sulla base di tre ragioni ostative: la presenza di un cimitero monumentale tutelato a meno di 500 metri dall’area, la mancata disponibilità delle aree di proprietà dei frontisti della strada vicinale interessata dall’interramento della linea elettrica e l’assenza del parere del gestore della rete gas sulle interferenze. La società impugnava il diniego e gli atti presupposti deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, nonché la violazione del principio unionale di massima diffusione delle rinnovabili.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto di prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica ai proprietari frontisti, essendo il gravame infondato nel merito. Ha quindi richiamato il consolidato principio per cui, in presenza di un provvedimento plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni ostative a sorreggere l’atto, con conseguente assorbimento delle doglianze relative alle altre parti.

Il Collegio ha affrontato in via prioritaria la censura concernente la mancata disponibilità delle aree destinate all’interramento della linea elettrica lungo la strada vicinale di via Bagnolo. Ha osservato che, sebbene le strade vicinali ad uso pubblico siano assimilate alle strade pubbliche comunali per il regime di circolazione, il regime proprietario resta in capo ai frontisti. L’uso pubblico non incide sul diritto di proprietà né legittima il privato a utilizzare il bene senza averne acquisito la disponibilità, essendo a tal fine necessaria una procedura espropriativa o un accordo con i proprietari, non essendo stata fornita nel caso di specie alcuna prova di una servitù di uso pubblico per usucapione o dicatio ad patriam.

Quanto alla possibilità di avvalersi della procedura espropriativa prevista dall’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 190/2024, il Tribunale l’ha esclusa sotto un duplice profilo. Da un lato, la norma transitoria di cui all’art. 15, comma 2, del medesimo decreto limita l’applicazione delle nuove disposizioni alle procedure per le quali la verifica di completezza della documentazione risulti già compiuta alla data di entrata in vigore (30 dicembre 2024): nel caso di specie, le integrazioni documentali erano state completate solo il 30 gennaio 2025. Dall’altro lato, anche a voler ritenere applicabile la nuova disciplina, la società ricorrente non aveva formalmente esercitato l’opzione per la procedura espropriativa, essendosi limitata a richiamare la norma nelle controdeduzioni al preavviso di diniego.

La sentenza ha quindi respinto il ricorso, ritenendo il rigetto delle doglianze sulla disponibilità dell’area sufficiente a rendere superflua la disamina delle censure relative alle altre ragioni ostative, e ha compensato le spese di lite per l’obiettiva complessità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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