Illegittimità degli aiuti di Stato: giurisdizione ordinaria su contratti (TAR Puglia n. 1007 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le domande con cui un terzo, estraneo al rapporto negoziale, invochi la nullità, la risoluzione ipso iure o la decadenza di contratti di servizio pubblico già stipulati e in corso di esecuzione, in conseguenza dell’accertamento di un aiuto di Stato illegittimo concesso a monte all’operatore, attengono alla fase patologica del rapporto contrattuale e residuano nella giurisdizione del giudice ordinario. Tale sopravvenienza non vizia l’azione amministrativa di gara ormai consolidata, ma si colloca sul piano del rapporto obbligatorio, retto dal diritto comune. La mera richiesta di caducazione del titolo negoziale non radica la giurisdizione amministrativa, né configura l’esercizio di un potere autoritativo conformativo da parte dell’Amministrazione.
Il Fatto
Il Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi (CO.TR.A.P.) impugnava la nota con cui la Regione Puglia aveva riscontrato la sua richiesta di procedere alla revoca delle concessioni di trasporto pubblico locale affidate a Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici (FSE) s.r.l., non ravvisando alcuna incidenza diretta della sentenza del Consiglio di Stato n. 6983/2024 sui contratti pendenti. Tale pronuncia, all’esito del rinvio pregiudiziale definito dalla CGUE (C-385/18), aveva accertato che il contributo pubblico e il trasferimento di FSE a favore di Ferrovie dello Stato Italiane (FSI) integravano aiuti di Stato illegittimi e incompatibili con il diritto unionale.
Il Consorzio agiva per sentir dichiarare la nullità o la risoluzione dei contratti di servizio tra FSE e la Regione, nonché l’obbligo di attivare le procedure transitorie di affidamento previste dall’art. 20, comma 5, della legge regionale pugliese n. 18/2002. La Regione, FSE e FSI eccepivano, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha preliminarmente disposto la conversione del rito in quello ordinario, ritenendo non applicabile l’art. 119, comma 1, lett. m-quinquies), c.p.a., atteso che la controversia non concerneva atti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di aiuti illegali, ma la presunta “efficacia riflessa” di un accertamento giurisdizionale su rapporti contrattuali a valle. Ha quindi respinto l’istanza di sospensione del processo, ritenendo la questione di giurisdizione dirimente e decidibile allo stato degli atti, e ha disatteso l’eccezione di tardività delle memorie, rilevando che, in ragione del rito abbreviato, i termini processuali erano dimezzati.
Nel merito, il Collegio ha applicato il criterio del petitum sostanziale, individuato con riguardo alla causa petendi e alla tutela richiesta. Ha rilevato che il ricorso conteneva due ordini di domande: l’una volta ad accertare la nullità, la risoluzione o la decadenza dei contratti di servizio; l’altra, meramente consequenziale, intesa ad ottenere l’affidamento temporaneo del servizio. Riguardo alla prima, ha richiamato il principio del “doppio binario”, secondo cui le controversie successive alla stipulazione del contratto e relative alla sua esecuzione e patologia sono devolute al giudice ordinario. La sottoscrizione del contratto determina il passaggio dalla fase pubblicistica a quella privatistica, in cui l’Amministrazione agisce iure privatorum.
Il TAR ha escluso che l’impugnazione della nota regionale potesse radicare la giurisdizione amministrativa, qualificandola come atto interlocutorio di gestione del rapporto negoziale, privo di portata lesiva e non riconducibile alla giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. z-sexies), c.p.a. Ha inoltre precisato che l’accertata illegittimità dell’aiuto a monte non altera la natura privatistica della posizione soggettiva azionata a valle, trattandosi di far valere l’invalidità del contratto per vizio derivato ex art. 1418 c.c. o l’incidenza di una sopravvenienza sull’equilibrio delle prestazioni. La natura unionale della norma violata non modifica i criteri interni di riparto della giurisdizione, che restano ancorati alla natura della situazione soggettiva azionata. In accoglimento dell’eccezione, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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