Estinzione del giudizio di ottemperanza per tardiva riassunzione dopo la sospensione (Cons. Stato n. 10003 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il termine per la riassunzione del processo sospeso è dimezzato rispetto a quello ordinario e si riduce a quarantacinque giorni decorrenti dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione, ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a. Il termine ha natura perentoria, come ribadito dall’Adunanza Plenaria n. 4 del 2024. La sua inosservanza, da parte di tutte le parti costituite, determina l’estinzione del giudizio, restando irrilevante ogni valutazione sull’interesse della parte appellante a coltivare la lite. La declaratoria di estinzione consegue alla sola inattività, senza necessità di un previo giudizio di merito sulla fondatezza dell’appello.
Il Fatto
La società cooperativa ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Nola un decreto ingiuntivo per corrispettivi di servizi socio-assistenziali, posto a carico, in solido, di due Comuni. Uno solo dei due propose opposizione; l’altro non si attivò. La società ha quindi azionato il titolo davanti al TAR Campania con ricorso per ottemperanza, ottenendo una sentenza che dichiarava l’obbligo del Comune di dare esecuzione al decreto e nominava commissario ad acta il Prefetto.
Il commissario ha chiesto chiarimenti in ordine al calcolo degli interessi anatocistici. Il TAR, con ordinanza resa ai sensi degli artt. 112, comma 5, e 114, comma 7, c.p.a., ha risposto che non si dovesse procedere al pagamento di tali interessi. La società ha impugnato quella ordinanza davanti al Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello. Le decisioni rese dal giudice amministrativo per fornire chiarimenti al commissario sono appellabili tutte le volte che, a prescindere dalla veste formale di sentenza o di ordinanza, abbiano contenuto decisorio. Il giudice dell’ottemperanza è chiamato a individuare in via interpretativa il contenuto delle statuizioni da eseguire, senza integrare la decisione civile, ma con effetto precettivo. Un siffatto contenuto era ravvisabile nel provvedimento impugnato, che aveva escluso il pagamento degli interessi anatocistici.
La Sezione ha poi rilevato che la questione si inseriva in un più ampio contenzioso tra le parti e ha sospeso il giudizio, in attesa della pronuncia del giudice civile sull’opposizione a decreto ingiuntivo. Con istanza del 26 settembre 2025 il Comune ha rappresentato di aver appreso dell’intervenuta sentenza del Tribunale di Nola, che aveva definito quel giudizio, e ha chiesto la fissazione di una nuova udienza.
Il Collegio ha dichiarato l’estinzione del giudizio per mancato rispetto del termine di riassunzione. L’art. 80, comma 1, c.p.a. impone l’istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione, termine qualificato come perentorio dall’Adunanza Plenaria n. 4 del 2024. Nei giudizi di ottemperanza il termine è dimezzato dall’art. 87, comma 3, c.p.a. a quarantacinque giorni, secondo l’orientamento dell’Adunanza Plenaria, ord. n. 28 del 2014.
Nel caso concreto il termine è scaduto il 14 luglio 2025 e non è stato rispettato né dal Comune, né dall’appellante, per il quale decorreva già dal 17 marzo 2025. La sentenza del Tribunale di Nola aveva peraltro dichiarato cessata la materia del contendere, avendo la società dato atto dell’integrale soddisfazione del credito. L’appellante, dunque, non aveva alcun interesse a coltivare il giudizio. Nulla è stato disposto sulle spese, in ragione dell’inattività delle parti.
Nota della Redazione
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