Consegna di azioni e resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 7 del 17.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
I titoli azionari e le partecipazioni societarie degli enti locali rientrano tra i beni mobili per i quali sussiste l’obbligo di resa del conto giudiziale, ai sensi dell’art. 20, lett. c), R.D. n. 827/1924, esteso agli enti locali dall’art. 93 D.lgs. n. 267/2000. La qualifica di agente contabile non spetta al mero detentore materiale dei titoli, ma al soggetto incaricato di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista, avendone la disponibilità giuridica. Il custode privo di potere dispositivo è gravato solo da debito di vigilanza e non da debito di custodia, con conseguente improcedibilità del giudizio di conto instaurato nei suoi confronti. Resta fermo l’obbligo dell’ente di presentare il conto secondo le regole proprie, coercibile su iniziativa del Procuratore contabile.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per la Toscana esamina il conto giudiziale reso per l’esercizio 2018 da una società partecipata da un Comune, nella qualità di agente contabile esterno consegnatario di azioni per conto dell’ente. Il conto, presentato in forma di elenco estrapolato dal libro soci, non era stato parificato dal Comune ma era stato ugualmente depositato.
Il Magistrato istruttore, nella relazione di irregolarità, ha posto il problema dell’eventuale improcedibilità del giudizio: occorreva stabilire se l’obbligo di resa gravasse sul mero custode-detentore dei titoli o su chi esercita materialmente i diritti di azionista. All’udienza il pubblico ministero si è rimesso al Collegio; nessuno è comparso per l’agente contabile né per l’amministrazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione dei titoli azionari come beni mobili soggetti a resa del conto, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui la Corte dei conti è fornita di giurisdizione anche sui conti aventi ad oggetto azioni e quote societarie (Cass. SS.UU., ord. n. 7390 del 2007). Il Regolamento di contabilità dello Stato impone la consegna dei beni mobili ad agenti responsabili mediante inventario, ma distingue, all’art. 6 D.P.R. n. 254/2002, tra consegnatari per debito di vigilanza e agenti contabili per debito di custodia, chiarendo che i primi non sono tenuti alla resa del conto.
Il nodo è dunque l’individuazione del soggetto qualificabile come agente contabile. La giurisprudenza più recente, superando la visione tradizionale legata alla materiale detenzione, ha ritenuto che agente contabile sia il soggetto incaricato di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista nelle società partecipate, sulla base di una concezione ampia del concetto di maneggio. Assume tale qualifica il consegnatario di azioni che sia titolare, anche per delega, del potere di esercitare i diritti connessi alla partecipazione, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale.
Il conto deve contenere la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con l’indicazione del motivo delle variazioni. La Corte di cassazione ha precisato che il giudizio non si limita al titolo originario ma riguarda anche le variazioni di valore e gli utili o dividendi distribuiti, e che l’agente contabile non può essere chiamato a rispondere, in sede di conto, di atti di esercizio dei diritti dell’azionista.
Quanto all’individuazione dei responsabili, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni è il Sindaco ad assumere la veste di agente contabile, come confermato dall’art. 9 D.lgs. n. 175/2016. Nel caso concreto la società non ha svolto alcuna attività di gestione dei diritti di socio, essendosi limitata a detenere i titoli quale mera depositaria senza potere dispositivo: è quindi gravata solo da debito di vigilanza e non è tenuta alla resa del conto. Il giudizio è pertanto dichiarato improcedibile, restando fermo l’obbligo dell’ente di presentare il conto, con trasmissione della sentenza al Procuratore regionale per i provvedimenti consequenziali.
Nota della Redazione
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