Ottemperanza al giudicato e termine dilatorio di 120 giorni (TAR Lombardia n. 1232 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito per l’ottemperanza al giudicato, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, deve essere verificato con riferimento alla notificazione del titolo esecutivo e al suo passaggio in giudicato, anche quando il titolo provenga dal giudice del lavoro. L’accertamento dell’inottemperanza dell’amministrazione resistente, che non abbia effettuato alcun pagamento, giustifica l’assegnazione di un nuovo termine di 120 giorni e la nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata, in assenza dei requisiti formali dell’art. 84 c.p.a., quando la dichiarazione delle parti esprima in modo univoco la soddisfazione della pretesa. La penalità di mora, pur richiesta, può essere negata quando risulti manifestamente iniqua in ragione del tempo trascorso e dell’entità delle somme.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato ad attribuire a una docente il beneficio economico della carta docenti per tre anni scolastici e a rifondere le spese di lite, liquidate con distrazione in favore dei difensori antistatari. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata ritualmente, anche in proprio, ad opera del difensore.
La ricorrente e i due avvocati, questi ultimi in proprio quali procuratori antistatari, hanno proposto ricorso per l’ottemperanza al titolo, chiedendo il pagamento delle somme e il rilascio del beneficio. Il Ministero si è costituito in giudizio. Il Tribunale ha dato avviso alle parti, con ordinanza, di una possibile parziale inammissibilità del ricorso, rilevando che la notificazione del titolo esecutivo non risultava effettuata in nome e per conto di uno dei difensori, con conseguente impossibilità di verificare il decorso del termine di 120 giorni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la posizione dei difensori che agiscono in proprio per il pagamento delle spese di lite. Dopo l’ordinanza istruttoria, gli stessi hanno dichiarato di avere ottenuto il pieno soddisfo e di rinunciare alla relativa pretesa. Tale dichiarazione, osserva il Tribunale, non possiede i requisiti formali dell’art. 84 c.p.a., non essendo stata notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza.
Nondimeno, la dichiarazione esprime in modo chiaro la soddisfazione della pretesa vantata in proprio. Ne deriva, per questa parte, la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla domanda della ricorrente, il Tribunale verifica il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 rispetto al titolo passato in giudicato e notificato. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali. Il Ministero, costituito, non ha formulato deduzioni né fornito indicazioni sull’andamento della procedura.
Il credito non risulta contestato nell’an e nel quantum. Il ricorso è pertanto fondato e deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero. Al resistente viene assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione per effettuare integralmente i pagamenti. In caso di inutile decorso, è nominato sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, per provvedere entro l’ulteriore termine di sessanta giorni.
La penalità di mora, pure richiesta, è negata perché manifestamente iniqua, in considerazione del tempo trascorso dalla notificazione del titolo e dal passaggio in giudicato e dell’entità delle somme pretese. Le spese di lite sono compensate, con refusione del contributo unificato a carico del Ministero, in ragione del comportamento processuale che ha reso necessaria l’ordinanza istruttoria e ha dilatato i tempi del giudizio.
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Nota della Redazione
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