Affidamento del docente precario e legittimità dell’esclusione dal concorso (Cons. Stato n. 10003 del 11.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il docente che abbia svolto per anni, con contratti a tempo determinato, l’insegnamento in una determinata classe di concorso, sulla base del titolo di studio dichiarato e senza contestazioni dell’amministrazione, matura un affidamento incolpevole alla validità di quel titolo per l’accesso alla classe medesima. È pertanto illegittima l’esclusione dal concorso straordinario disposta per la ritenuta carenza, nel piano di studi, di una annualità prevista dalla tabella di accesso, quando la pubblica amministrazione abbia reiteratamente conferito incarichi di supplenza nella stessa classe. La regola opera sul piano del legittimo affidamento e prescinde dalla verifica formale della corrispondenza tra piano di studi e tabella ministeriale, assorbendo ogni ulteriore censura.

Il Fatto

Il ricorrente, in possesso di laurea in Lettere del c.d. vecchio ordinamento, partecipava al concorso straordinario per la classe di concorso A011 in Veneto, sostenendo la prova orale con il punteggio di 88/100. In sede di controllo dei titoli l’amministrazione lo escludeva, rilevando che il suo piano di studi era privo della annualità di storia contemporanea o moderna richiesta dalla tabella A allegata al d.m. n. 259/2017 per la classe A011.

Il TAR Lazio respingeva il ricorso, ritenendo la legittimità dell’esclusione e negando rilievo all’attività di insegnamento svolta in via precaria. Il docente appella, deducendo tra l’altro la violazione del principio di affidamento. La Sezione disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati utilmente collocati in graduatoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama integralmente un proprio recente precedente, Sez. VII n. 9488 del 3 novembre 2023, reso su fattispecie analoga relativa al medesimo concorso straordinario, differenziata solo per la classe di concorso e per la materia assente nel piano di studi. In quella sede la Sezione ha ritenuto illegittima l’esclusione della candidata, valorizzando l’affidamento ingenerato dal ripetuto conferimento di incarichi di supplenza nella classe poi ritenuta non accessibile.

Il percorso argomentativo muove dalla constatazione che l’insegnamento prestato negli anni, sia pure a titolo precario con contratti a tempo determinato, ha consentito al docente di mettere al servizio della pubblica istruzione le proprie capacità e la propria professionalità, maturando una considerevole esperienza che sarebbe assurdo, prima ancora che illegittimo, obliterare. Su questa base la Sezione individua nel comportamento dell’amministrazione una violazione dell’affidamento del candidato.

Tale motivazione è estensibile al caso in esame per la similarità delle fattispecie e comporta la fondatezza del quarto motivo di appello, con efficacia assorbente rispetto agli altri. Il Collegio richiama integralmente le ragioni della sentenza n. 9488/2023 ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a. e dell’art. 74 c.p.a., che per le sentenze in forma semplificata consente una motivazione consistente nel sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto risolutivo o a un precedente conforme.

L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza impugnata, è accolto il ricorso di primo grado con annullamento del provvedimento di esclusione e della graduatoria nella parte in cui non contempla il ricorrente, nei limiti dell’interesse della parte e senza estensione al decreto di indizione. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali sulla questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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