Legittimo il raffreddamento della perequazione sulle pensioni più elevate (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 179 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel nostro ordinamento non esiste un diritto quesito alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico, segnatamente per le pensioni di importo più elevato. Il legislatore può limitare il meccanismo perequativo secondo parametri di ragionevolezza, purché la scelta superi lo scrutinio di non irragionevolezza. Deve tenersi distinta la decurtazione del trattamento pensionistico dalla mera limitazione del suo adeguamento all’inflazione: solo la prima incide sul diritto quesito, mentre il raffreddamento della dinamica perequativa, differenziato per fasce di importo, è misura ragionevole e proporzionata. L’art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022 e l’art. 1, comma 135, della legge n. 213/2023 non violano gli artt. 3, 36 e 38 Cost. e non ledono alcun legittimo affidamento.
Il Fatto
Due pensionati — l’uno titolare di pensione diretta ordinaria di anzianità e l’altro di pensione diretta di privilegio, entrambe liquidate con il sistema misto — convenivano in giudizio l’INPS davanti alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Calabria. Chiedevano l’accertamento del diritto alla rivalutazione della pensione, contestando le decurtazioni applicate dall’Istituto a far data dal 1° gennaio 2023 in attuazione dell’art. 1, commi 309 e 310, della legge n. 197/2022.
I ricorrenti eccepivano l’incostituzionalità della disciplina e la violazione del principio del legittimo affidamento, sollecitando la rimessione degli atti alla Corte costituzionale e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ex art. 267 TFUE. Nel merito domandavano il reintegro delle somme e il risarcimento del danno. L’INPS resisteva chiedendo l’inammissibilità o il rigetto. Nelle more, la Corte costituzionale con sentenza n. 19 del 14 febbraio 2025 dichiarava non fondate le analoghe questioni; i ricorrenti chiedevano allora la cessazione della materia del contendere, opponendosi l’Istituto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la propria giurisprudenza (sentenze n. 76, 77 e 78 del 2025) e osserva che l’INPS ha correttamente applicato la normativa. La rivalutazione automatica, secondo il meccanismo dell’art. 34, comma 1, della legge n. 448/1998, è riconosciuta ai titolari di pensione superiore a quattro volte il trattamento minimo nella misura ridotta prevista dalle disposizioni richiamate.
La Corte respinge la tesi della sovrapponibilità con la fattispecie decisa da Corte cost. n. 234/2020. Quest’ultima riguardava l’applicazione quinquennale di un contributo di solidarietà con incidenza sul trattamento pensionistico; nel caso in esame si discute, invece, della sola limitazione dell’adeguamento all’inflazione. La differenza tra decurtazione del trattamento e limitazione della perequazione è sostanziale e già riconosciuta da più sezioni regionali.
Quanto ai parametri costituzionali, la Corte ricorda che Corte cost. n. 250/2017 e n. 234/2020 hanno affermato la non irragionevolezza delle manovre correttive che escludono dall’adeguamento le pensioni più elevate, che presentano maggiori margini di resistenza all’inflazione. Non è configurabile un affidamento legittimo sulla immodificabilità del trattamento, né un imperativo costituzionale di adeguamento annuale di tutte le pensioni, purché la scelta superi lo scrutinio di non irragionevolezza.
Dirimente è il recente intervento di Corte cost. n. 19/2025, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sull’art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022 in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 23, 36 e 38 Cost. Il meccanismo di raffreddamento, differenziato per fasce di importo, risulta meno severo di quelli già scrutinati e risponde a una scelta ragionevole e proporzionata di redistribuzione delle risorse a vantaggio dei trattamenti più bassi. Ne deriva la manifesta infondatezza delle questioni e il rigetto del ricorso. Le spese sono integralmente compensate per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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