Retribuzioni accessorie pensionabili solo nella quota B, non nella quota A (Corte dei Conti Sez. I App. n. 147 del 18.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
I trattamenti accessori dei dipendenti pubblici, divenuti pensionabili a decorrere dall’1.1.1996 per effetto del rinvio operato dall’art. 2, comma 9, legge n. 335/1995 alla disciplina dell’art. 12, legge n. 153/1969, concorrono alla determinazione delle sole quote di pensione previste dall’art. 13, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 503/1992. Ne deriva che essi vanno valorizzati esclusivamente nella quota B) della base pensionabile e non nella quota A), secondo il criterio della retribuzione media pensionabile ivi richiamato. Il principio di tassatività e nominatività degli emolumenti pensionistici, espresso dall’art. 43 d.P.R. n. 1092/1973, osta a ogni diversa collocazione non espressamente prevista dalla legge.

Il Fatto

Un dipendente del Ministero dell’istruzione, collocato a riposo nel settembre 2019, ha chiesto la riliquidazione del trattamento previdenziale includendo alcuni emolumenti retributivi accessori che assumevano essere stati omessi dalla base pensionabile. La Sezione giurisdizionale regionale, in composizione monocratica, ha accolto il ricorso, ritenendo provata la percezione dei compensi e la comunicazione delle relative ritenute previdenziali all’ente.

L’INPS ha proposto appello censurando la sola parte della decisione che aveva collocato la retribuzione accessoria nella quota A) della pensione, anziché nella quota B) prevista dall’art. 13, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 503/1992. L’appellato non si è costituito.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello muove dal quadro normativo di riferimento. Ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili, la base pensionabile è costituita dall’ultima retribuzione e dagli assegni o indennità pensionabili elencati nella stessa disposizione, aumentata del 18%. Nessun altro emolumento può essere computato se la legge non lo prevede espressamente, in applicazione dell’art. 43 d.P.R. n. 1092/1973.

Il collegio richiama quindi il principio di tassatività e nominatività degli emolumenti pensionistici: sono necessarie previsioni legislative espresse sia per la pensionabilità di un emolumento nella base di computo, sia per la sua inclusione nella base maggiorata del 18%. L’art. 13 d.lgs. n. 503/1992 articola la pensione, calcolata con il sistema retributivo, in due quote: la quota A), riferita alle anzianità acquisite anteriormente all’1.1.1993 e calcolata secondo la normativa previgente, e la quota B), riferita alle anzianità maturate dall’1.1.1993 e determinata secondo il criterio della retribuzione media pensionabile.

La Corte richiama poi la legge n. 335/1995, che ha introdotto il sistema contributivo per gli assunti dall’1.1.1996 e ha mantenuto il sistema retributivo in misura parziale o totale secondo l’anzianità contributiva posseduta al 31.12.1995. Rileva, in particolare, che l’art. 2, comma 9, ha esteso al comparto pubblico la nozione di retribuzione pensionabile di cui all’art. 12, legge n. 153/1969, comprendendovi tutto ciò che il lavoratore riceve in denaro in dipendenza del rapporto di lavoro.

Il passaggio decisivo è nel comma 11: tale nozione di retribuzione concorre alla determinazione delle sole quote di pensione previste dall’art. 13, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 503/1992. Ne consegue che gli emolumenti accessori percepiti in costanza di rapporto non rientrano nella previsione dell’art. 43 d.P.R. n. 1092/1973, ma in quella dell’art. 12, legge n. 153/1969, e sono quindi valorizzabili, dall’1.1.1996, solo nella quota B). La Sezione conforta la conclusione richiamando un precedente conforme e il comportamento processuale inerte dell’appellato.

La sentenza impugnata è pertanto riformata in parte qua. Le spese di difesa sono compensate in ragione della reciproca soccombenza parziale; nulla per le spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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