Responsabilità contabile del percettore di contributi pubblici per cessazione anticipata dell’attività (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 86 del 12.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il privato che percepisce contributi pubblici è legato all’ente erogante da un rapporto di servizio, indipendentemente dal titolo in base al quale gestisce il denaro pubblico, e risponde dinanzi alla Corte dei conti del danno inferto al patrimonio dell’amministrazione. La responsabilità si estende agli amministratori e ai rappresentanti legali delle società beneficiarie che abbiano diretto la fruizione del finanziamento incidendo in negativo sulla realizzazione del programma pubblico. La violazione degli obblighi di mantenimento dell’attività e della destinazione dei beni per il periodo minimo previsto dal bando, con conseguente revoca dell’agevolazione, integra sviamento delle risorse pubbliche e costituisce danno erariale pari all’importo erogato e non restituito. Sul piano soggettivo la condotta è qualificabile a titolo di dolo contrattuale, consistente nell’inadempimento volontario dell’obbligazione di rendicontazione e di impiego delle risorse per le finalità assegnate, senza che occorra la piena consapevolezza del pregiudizio per l’Erario.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio una società inattiva e il suo amministratore e rappresentante legale, chiedendo la condanna al risarcimento di complessivi euro 4.102,36 in favore di FINPIEMONTE S.p.A. e per essa della Regione Piemonte. Il danno contestato riguardava un’agevolazione concessa nell’ambito del bando per l’accesso al credito delle micro imprese commerciali, destinata all’acquisto di macchinari e all’ammodernamento dei locali aziendali.

La società beneficiaria aveva ottenuto il finanziamento, aveva presentato la rendicontazione finale e successivamente aveva variato denominazione e compagine senza comunicarlo all’ente, cessando ogni attività prima del decorso dei tre anni dalla rendicontazione. FINPIEMONTE S.p.A. aveva quindi disposto la revoca totale dell’agevolazione e la restituzione dell’importo. I convenuti, rimasti contumaci, non avevano presentato deduzioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara la contumacia dei convenuti e ritiene la domanda fondata, potendo decidere nel merito senza ulteriori acquisizioni istruttorie. Il primo passaggio riguarda il rapporto di servizio: la Sezione richiama la consolidata giurisprudenza contabile e civile secondo cui il privato percettore di contributi è compartecipe diretto delle attività istituzionali pubbliche, in virtù del principio di funzionalizzazione pubblica dell’attività di gestione delle risorse, con conseguente giurisdizione della Corte dei conti (cfr. Cass., S.U., ord. n. 5019/2010 e Cass., S.U., n. 1774/2013).

La responsabilità si estende agli amministratori e ai rappresentanti legali delle società beneficiarie, i quali, disponendo della somma in modo diverso dal preventivato o ponendo i presupposti per l’illegittima percezione, frustrano lo scopo perseguito dall’amministrazione (cfr. Cass., S.U., n. 295/2013 e, da ultimo, Sez. Piemonte n. 297/2023).

Nel merito, la Corte rileva che la società ha violato le previsioni del bando, cessando l’attività oggetto dell’investimento prima del termine triennale, così frustrando le finalità pubblicistiche del finanziamento. Tale condotta ha costituito causa di revoca totale e ha determinato il danno erariale rappresentato dall’importo erogato e non restituito. La Sezione richiama la giurisprudenza comunitaria in tema di irregolarità e tutela dell’affidamento, escludendo che il beneficiario in violazione manifesta della normativa possa invocare il legittimo affidamento (cfr. Corte di giustizia CE, causa C-383/06).

Sul piano soggettivo, la richiesta di un finanziamento a valere su risorse della fiscalità generale impone ai richiedenti prudenza e comportamento rigoroso nella fruizione e rendicontazione. Il Collegio qualifica la condotta a titolo di dolo contrattuale, ravvisando l’inadempimento volontario dell’obbligazione di rendicontazione e il consapevole sviamento delle risorse ricevute, non essendo stata svolta l’attività per la quale erano state conferite.

Il danno è quantificato nel finanziamento mai restituito, pari a euro 4.102,36, importo confermato dall’ente concedente. La Corte condanna quindi il convenuto, in proprio e quale rappresentante legale della società inattiva, al pagamento di tale somma, oltre interessi legali, e delle spese di giudizio in favore dell’Erario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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