Interpretazione del titolo esecutivo contabile e accessori del danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 79 del 06.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di interpretazione del titolo giudiziale contabile, il contenuto precettivo della sentenza si individua tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione, quando questa risolva questioni del thema decidendum o integri il presupposto logico della pronuncia. La quantificazione del danno erariale risarcibile comprende la somma capitale, la rivalutazione monetaria con i interessi compensativi maturati dal fatto lesivo fino al deposito della sentenza, e quindi gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino all’effettivo pagamento. Il dies a quo della rivalutazione non coincide con la data dell’ultimo fatto illecito, ma con il giorno in cui il responsabile avrebbe potuto rimediare alla condotta restitutoria.

Il Fatto

Con una precedente sentenza, la Sezione giurisdizionale regionale ha condannato il soggetto, in via principale, oltre che altri convenuti in via sussidiaria, al pagamento di somme in favore di una società partecipata pubblica, a titolo di rimborsi spese indebitamente percepiti, con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dal 24 ottobre 2019 fino al pagamento effettivo e interessi legali sulla somma rivalutata.

La Procura regionale, nell’esercizio dell’attività di vigilanza sull’esecuzione, ha proposto ricorso per interpretazione del titolo giudiziale, rilevando incertezza sul significato e sulla portata del dispositivo, in particolare sul dies a quo della rivalutazione e sul rapporto tra rivalutazione, interessi compensativi e interessi moratori. Solo una parte si è costituita, condividendo l’ermeneutica proposta; gli altri condannati in via sussidiaria sono rimasti contumaci.

La Motivazione della Corte

Il giudizio di interpretazione ha per oggetto il significato e la portata del contenuto della sentenza che abbia generato dubbi applicativi. La Corte richiama il principio per cui il dispositivo va ricollegato alla motivazione attraverso un procedimento sistematico; solo se il dispositivo presenta caratteri di genericità e scarsa intellegibilità può essere integrato con il corpo della decisione. Il contenuto decisorio è dato dall’insieme del dispositivo e delle affermazioni della motivazione che risolvono questioni dibattute.

Nel merito, il Collegio individua il criterio maggiormente seguito dalla giurisprudenza contabile, che distingue tra danno emergente e lucro cessante ex art. 1223 cod. civ. Il primo è risarcito con la rivalutazione monetaria; il secondo con gli interessi compensativi sulla somma rivalutata, decorrenti dal fatto lesivo fino al deposito della sentenza. A sostegno richiama Cass. Sez. un. n. 1712 del 1995 e il successivo orientamento di legittimità, tra cui Cass. n. 15781 del 2005, Cass. n. 11899 del 2016 e Cass. n. 32985 del 2022. Depositata la sentenza, la quantificazione si cristallizza e decorrono i soli interessi moratori.

La Corte ritiene insoddisfacente il criterio che riconosce i soli interessi legali dalla data della decisione, perché lesivo del principio di integralità del risarcimento. Il Collegio richiama il consolidato orientamento per cui gli interessi compensativi devono decorrere dalla data del fatto, trattandosi di ipotesi di mora ex re, sino alla data della decisione.

Quanto al dies a quo della rivalutazione, la Corte osserva che il Pubblico Ministero, nell’atto di citazione del giudizio principale, non aveva indicato alcuna data, rimettendosi alla valutazione del Collegio. Esercitando tale discrezionalità, il giudice ha ritenuto equo far decorrere la rivalutazione dal giorno delle dimissioni del responsabile principale, quale data ultima per rimediare alla condotta. Il dispositivo del titolo interpretato va quindi letto nel senso che alla somma capitale si aggiungono rivalutazione e interessi compensativi dal 24 ottobre 2019 al 3 aprile 2025, e interessi legali da tale deposito fino al pagamento effettivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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