Improcedibile il giudizio di conto del consegnatario per debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 100 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non deve rendere il conto giudiziale il consegnatario che abbia in consegna beni mobili di uso abituale per il solo debito di vigilanza. In tal caso egli è qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile, venendo meno i presupposti normativi per la resa del conto. Il debito di custodia, che comporta la gestione di un magazzino con consistenze iniziali, rimanenze finali e movimenti di carico e scarico, è cosa diversa dal debito di vigilanza, che si sostanzia nella mera sorveglianza sull’impiego dei beni dati in uso. Ove difettino i requisiti della gestione di magazzino, il giudizio di conto è improcedibile.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda l’esercizio finanziario 2018 e la gestione rendicontata da un consegnatario di beni mobili di un ente locale, il quale aveva depositato un atto qualificato come conto del consegnatario.

Con relazione di irregolarità il magistrato relatore aveva rilevato che l’atto consisteva in una generale elencazione di beni iscritti nell’inventario — tra cui immobili e opere di uso pubblico — privi dei requisiti minimi per individuare una gestione con debito di custodia. Il difensore del consegnatario ha controdedotto sostenendo l’insussistenza della qualifica di agente contabile e la sussistenza di un mero obbligo di vigilanza, chiedendo la dichiarazione di improcedibilità. All’udienza il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del conto, presentato in modo promiscuo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell’ufficio cui il consegnatario è addetto.

La giurisprudenza contabile distingue nettamente le due posizioni. Il debito di custodia presuppone che il consegnatario gestisca un deposito o un magazzino, alimentato da produzione o acquisizione in stock, destinato a ricostituire le scorte operative dell’amministrazione. Il debito di vigilanza, invece, connota l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, competente per la mera sorveglianza sull’impiego dei beni dati in uso e per la gestione delle scorte operative di uso immediato.

Il discrimine è quantitativo e qualitativo: se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa è finalizzata al continuativo rifornimento e configura una vera gestione contabile, con debito di custodia e obbligo di resa del conto giudiziale. I beni di consumo giacenti presso gli uffici e costituenti scorte operative ordinarie restano esclusi dalla resa del conto, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa.

Nel caso di specie i beni indicati negli elenchi risultano in uso agli uffici e non custoditi in deposito. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione in magazzino conforme al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996, e lo stesso convenuto ha dichiarato di condividere i rilievi istruttori. Grava dunque sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente venir meno dei presupposti normativi per la resa del conto giudiziale.

Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. Resta fermo che l’amministrazione è tenuta alla resa del conto per i beni soggetti a un rapporto di effettiva custodia. Essendo il giudizio limitato a questioni preliminari, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016 le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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