Estinzione del giudizio pensionistico per mancata riassunzione nel termine perentorio (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 153 del 14.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile, quando si avvera un evento interruttivo nei confronti della parte costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal momento della dichiarazione in udienza o della notificazione, salvo costituzione volontaria o riassunzione. Ai sensi dell’art. 109, comma 6°, C.G.C., il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue. La mancata riassunzione da parte degli eredi del ricorrente deceduto e la loro mancata costituzione volontaria, nel termine assegnato e successivamente, determinano l’estinzione del giudizio. In tale ipotesi non vi è luogo alla regolazione delle spese, che restano a carico delle parti che le hanno sostenute ai sensi dell’art. 111, comma 8, C.G.C.

Il Fatto

La ricorrente, coniuge superstite e unica erede accettante del dante causa, deceduto nel 2010, aveva promosso giudizio per il riconoscimento del diritto del coniuge al più favorevole trattamento pensionistico di guerra, già titolare di pensione di 8^ categoria tabella A per l’infermità “sindrome neuropsicoastenica”. La domanda mirava al riconoscimento dell’aggravamento della medesima infermità e alla conseguente attribuzione del trattamento di 1^ categoria tabella A. Il giudizio giungeva alla Sezione per riassunzione, dopo precedenti fasi di primo grado e d’appello.

Nel corso del processo, con ordinanza istruttoria, era stato richiesto il parere dell’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, mai pervenuto per l’impossibilità di rintracciare la ricorrente. Successivamente è stato comunicato il decesso della stessa. Il giudizio è stato interrotto con ordinanza, che ha assegnato il termine per la riassunzione. Non essendo intervenuta la riassunzione, la difesa ha chiesto la dichiarazione di estinzione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla disciplina del codice di giustizia contabile in materia di eventi interruttivi del processo. Richiama l’art. 108, comma 2°, C.G.C., secondo cui, quando l’evento interruttivo si avvera nei riguardi della parte costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti. Il comma 3° del medesimo articolo stabilisce che il processo è interrotto dal momento della dichiarazione o notificazione, salvo costituzione volontaria o riassunzione.

Il Collegio richiama poi l’art. 109, comma 6°, C.G.C., che impone la prosecuzione o la riassunzione del processo entro il termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, a pena di estinzione. La norma configura dunque un onere processuale a carico della parte, il cui inadempimento produce automaticamente l’effetto estintivo.

Nel caso di specie, il processo non è stato riassunto dagli aventi causa del ricorrente deceduto, né gli stessi si sono costituiti volontariamente in giudizio. La Corte rileva che ciò è avvenuto sia nel termine stabilito con l’ordinanza di interruzione, sia successivamente. Ne deriva la declaratoria di estinzione del processo. Quanto alle spese, il Collegio applica l’art. 111, comma 8, C.G.C., escludendo la regolazione e lasciandole a carico delle parti che le hanno sostenute.

Il giudice unico, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio e nulla dispone per le spese. La decisione si fonda esclusivamente sulla verifica dell’inosservanza del termine perentorio di riassunzione, senza alcun esame del merito pensionistico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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