Moltiplicatore art. 3 comma 7 D.Lgs. 165/1997 desumibile dal Mod. 5007 (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 157 del 14.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di trattamento pensionistico del personale cessato dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, l’incremento figurativo previsto dall’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997 deve ritenersi applicato quando il relativo importo sia desumibile dal foglio di calcolo Mod. 5007 allegato alla determina di riliquidazione. La mancata esplicitazione del beneficio nelle “Note” del provvedimento non integra prova della sua omissione. L’importo della pensione annua lorda non costituisce, di per sé, indizio della mancata applicazione del moltiplicatore. Il relativo calcolo, ove non sorretto da adeguato supporto probatorio, non può essere sindacato sulla base di mere contestazioni di parte.

Il Fatto

Il ricorrente, ex dipendente della Guardia di Finanza in quiescenza per limiti di età con la qualifica di Brigadiere, ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, liquidato con il sistema misto per aver maturato al 31.12.1995 un’anzianità inferiore a diciotto anni. La pretesa riguarda l’incremento figurativo di cui all’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997.

L’INPS, costituitosi in giudizio, ha sostenuto che il beneficio era già stato riconosciuto nel luglio 2022, come comprovato dalla determina di riliquidazione e dal foglio di calcolo allegati. Il ricorrente ha replicato con nota difensiva integrativa, contestando l’esattezza del calcolo e richiamando la sentenza n. 707/2023 della Sezione, resa su fattispecie analoga. La causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione della fattispecie. Il ricorrente, cessato dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, rientra nella platea dei destinatari del beneficio. Il dato normativo è chiaro nel delimitare l’ambito applicativo dell’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997 al personale escluso dall’ausiliaria e collocabile in quiescenza per limiti di età. L’interpretazione restrittiva seguita dalla consolidata giurisprudenza contabile non osta, pertanto, all’accoglimento della qualificazione soggettiva operata dal ricorrente.

Il nodo della controversia è di natura probatoria. Dagli atti emerge che con la determina n. SA1032022002379 è stata effettuata la riliquidazione del trattamento pensionistico, con applicazione del beneficio di cui all’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 (aliquota di rendimento del 2,44%), esplicitato nelle “Note” del provvedimento. L’applicazione del moltiplicatore non è stata parimenti esplicitata nelle medesime “Note”, circostanza sulla quale il ricorrente fonda il proprio assunto.

La Corte supera però l’argomento, rilevando che il beneficio è deducibile dal foglio di calcolo allegato alla determina, coincidente con il Mod. 5007. Alla pagina 3 del predetto foglio, nella tabella “QUADRO I/A – DETERMINAZIONE MONTANTE CONTRIBUTIVO”, il rigo 26 indica il montante contributivo rivalutato dell’ultimo anno di servizio in € 347.310,55, importo derivante dalla somma tra l’imponibile retributivo del 2021 (€ 295.783,46) e l’imponibile corrente rivalutato (€ 51.527,09). La Corte precisa che la somma di € 295.783,46 rappresenta il moltiplicatore. Il montante complessivo rivalutato è pari a € 444.919,10.

Nella lettura del giudice, la determinazione della P.A.L. in € 30.260,23 non rappresenta indizio della mancata applicazione del beneficio, contrariamente a quanto adombrato dalla difesa del ricorrente. Le contestazioni articolate nella memoria integrativa, intese a rilevare l’erroneità del calcolo, non trovano alcun sostegno probatorio. Non è conferente, infine, il richiamo alla sentenza n. 707/2023, riferita a un caso in cui le posizioni delle parti erano risultate convergenti sull’avvenuta applicazione del beneficio.

Il ricorso è pertanto respinto. Le spese di lite sono compensate, in ragione della non agevole leggibilità della determina di liquidazione e del riscontro sintetico fornito dall’Istituto previdenziale all’istanza di ricalcolo, limitatosi a un messaggio p.e.c. privo di ulteriori delucidazioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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